I DATORI PRIVATI DI LAVORO NON IMPRENDITORI E I LICENZIAMENTI COLLETTIVI Con l’entrata in vigore del D. Leg. 8 Aprile 2004 n. 110 è stata estesa ai datori di lavoro privati non imprenditori - vale a dire quelli esercenti attività senza scopo di lucro - la disciplina relativa alla procedura per i licenziamenti collettivi prevista dalla L. 23 Luglio 1991 n. 223.
Il provvedimento è stato emanato a seguito della sentenza del 16 Ottobre 2003 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee in cui l’Italia è stata dichiarata inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla direttiva 98/59/CE del Consiglio del 28 Luglio 1998 in ordine al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi.
In particolare, mentre la direttiva stessa si riferiva ad una generica nozione di “datore di lavoro” senza alcuna specificazione, la L. 223/1991 riguardava esclusivamente i datori di lavoro imprenditori e non quelli “non imprenditori”.
E proprio attraverso il D. Leg. 110/2004, l’Italia si è resa conforme alla normativa comunitaria.
Attualmente, pertanto, qualora il datore di lavoro privato non imprenditore debba operare una riduzione di personale mediante licenziamento collettivo a causa di riduzione o trasformazione delle attività o del lavoro (o di una cessazione della attività), è necessario seguire la seguente procedura:
1. il datore di lavoro deve darne comunicazione scritta alle rappresentanze sindacali ed alle associazione sindacali di categoria, indicando i motivi dell’eccedenza del personale, i motivi per cui non si può evitare tale riduzione, il numero e la mansione del personale eccedente, i tempi di attuazione;
2. entro 7 giorni dal ricevimento, le parti sociali si incontrano per esaminare congiuntamente la situazione e verificarne i presupposti;
3. il datore di lavoro deve darne comunicazione scritta anche all’Ufficio Provinciale del lavoro il cui Direttore, qualora non fosse stato raggiunto alcun accordo, entro 30 giorni dal ricevimento, deve convocare le parti sociali per trovare eventualmente una soluzione alternativa;
4. in caso di accordo, i lavoratori potranno essere reimpiegati con mansioni diverse e/o distaccati per un periodo di tempo stabilito;
5. in caso di mancato accordo, il datore di lavoro dovrà comunicare per iscritto il licenziamento ai lavoratori interessati nel rispetto del termine di preavviso, nonché comunicare all’Ufficio Regionale del lavoro ed alle associazioni sindacali di categoria l’elenco del personale eccedente con i relativi dati personali e i criteri di scelta;
6. i criteri di scelta sono quelli previsti dalla contrattazione nazionale o, in mancanza , sono quelli legali in concorso fra loro, vale a dire il carico di famiglia, l’anzianità e le esigenze tecniche produttive aziendali;
7. devono essere comunque rispettati sia la quota legale di riserva per i lavoratori avviati obbligatoriamente e sia la proporzione delle lavoratrici rispetto al totale del personale con riferimento all’ambito delle mansioni interessate dalla procedura di riduzione;
8. tale disciplina non si applica in caso di lavoratori assunti a tempo determinato o qualora l’eccedenza riguardi attività edili, stagionali o saltuarie.
A seguito del recepimento corretto della direttiva comunitaria, la normativa nazionale in oggetto presenta alcune peculiarità:
a. dall’estensione dell’applicabilità della L. 223/1991 sono escluse le norme concernenti gli ammortizzatori sociali (mobilità e trattamento di integrazione salariale);
b. i lavoratori licenziati, per facilitarne l’avviamento al lavoro, vengono inseriti nelle liste di mobilità senza diritto alla relativa indennità; non possono tuttavia essere assunti a tempo determinato per un periodo non superiore ai 12 mesi con le agevolazioni contributive previste per gli apprendisti;
c. il datore di lavoro che assuma liberamente a tempo pieno e indeterminato un lavoratore licenziato iscritto a tale lista non potrà godere sia del contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità previsto altrimenti sino a 12 mensilità (in caso di lavoratore con più di cinquant’anni, sino a 24 mensilità) e sia del beneficio contributivo altrimenti previsto per gli apprendisti per 18 mesi.
Qualora il recesso fosse inefficace o invalido per mancanza della forma scritta o in mancanza del rispetto degli obblighi di informazione, consultazione e comunicazione:
1. se il datore di lavoro non imprenditore svolge, senza scopo di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione, ovvero di religione o culto, si applica la disciplina prevista dalla L. 604/1966 in materia di licenziamento individuale; in tale caso, verrà lasciata alla interpretazione giurisprudenziale l’applicabilità dell’istituto dell’inefficacia per difetto di forma (art. 2) e/o per difetto di procedura o l’alternativa tra riassunzione e risarcimento (art. 8);
2. negli altri casi, si applica la disciplina prevista dall’art. 18 della L. 300/1970 (statuto lavoratori), vale a dire reintegrazione e risarcimento.
SANZIONI PENALI
IN TEMA DI RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE
NEI LUOGHI DI LAVORO
In attuazione della direttiva 199/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 Dicembre 1999 relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive, è stato emanato il decreto legislativo 12 Giugno 2003 n. 233, in vigore dal 10 Settembre 2003, che ha apportato rilevanti modifiche alla Legge 626/1994 tramite l’introduzione del titolo VIII bis “Protezione da atmosfere esplosive”.
In particolare, la nuova normativa prescrive le misure minime che il datore di lavoro deve adottare per la tutela della sicurezza e della salute di lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive, vale a dire “di miscele con aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga all’insieme della miscela incombusta” (nuovo art. 88-ter L. 626/94).
Per quel che concerne l'ambito di applicazione, tra le attività rischiose sono previste anche i lavori sotterranei dove sono presenti od è prevedibile che si possano formare aree di atmosfere esplosive, nonché all'uso di veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (nuovo art. 88-bis L. 626/94).
Non si applica tuttavia con riferimento alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche, all'uso di apparecchi a gas disciplinati dal DPR 661/1996, alla produzione, alla manipolazione, allo stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o sostanze chimiche instabili, alle industrie estrattive disciplinate dal D.leg. 624/1996, nonché all'impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali valgono gli accordi internazionali (ADNR, ADN, ICAO, IMO).
In particolare, il datore di lavoro deve adottare le misure tecniche o organizzative necessarie e prevenire la formazioni di tali atmosfere, valutando i relativi rischi specifici di esplosione e elaborando ed aggiornando un documento “sulla protezione contro le esplosioni” in cui vengono indicati i rischi individuati, le misure adeguate, i luoghi e le attrezzature di lavoro concepite, impiegate e mantenute in efficienza, nonché gli accorgimenti adottati per il loro impiego sicuro.
Il Decreto legislativo in oggetto ha introdotto altresì uno specifico sistema sanzionatorio ad integrazione dell'art. 89 della L. 626/1994.
In particolare, vengono previste cinque ipotesi di reato di natura contravvenzionale - nei confronti solamente del datore di lavoro e del dirigente - per le quali viene applicata la medesima pena, vale a dire l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da € 1549,00 a € 4131,00.
Tali ipotesi consistono:
1. con riferimento a quelle attività per le quali non è possibile prevenire la formazione di atmosfere esplosive, qualora il datore di lavoro e il dirigente non evitino l'accensione di tali atmosfere o non attenuino gli effetti pregiudizievoli dell’eventuale esplosione;
2. con riferimento agli ambienti di lavoro dove possono svilupparsi atmosfere esplosive, qualora il datore di lavoro e il dirigente non strutturino gli stessi nel rispetto delle condizioni di lavoro in sicurezza, nonché qualora, in tali ambienti non vi siano mezzi tecnici adeguati che garantiscano un controllo durante la presenza dei lavoratori;
3. con riferimento all’ipotesi in cui nel medesimo luogo operino più imprese e nonostante ciascun datore di lavoro sia responsabile per le questioni sottoposte al suo controllo, qualora il datore di lavoro responsabile del luogo di lavoro e il suo dirigente non coordinino l’attuazione delle misure previste nel documento “sulla protezione delle esplosioni”;
4. con riferimento alle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, qualora il datore di lavoro e il dirigente non ripartiscano tali aree in zone individuate a seconda della frequenza e della durata della presenze delle medesime atmosfere (allegato XVbis, D. leg. 233/2003) con l'applicazione delle prescrizioni minime relative;
5. con riferimento alle installazioni elettriche in alcune aree come sopra classificate (zone 0, 1, 20, 21 dell'allegato XVbis), qualora il datore di lavoro e il dirigente non provveda a sottoporle a determinate e specifiche verifiche (previste dai capi III e IV del DPR 22.10.2001 n. 462).
Si tratta di fattispecie di pericolo, procedibili d’ufficio, per la cui attribuzione al datore di lavoro e al dirigente non è necessario il verificarsi di evento dannoso (es. esplosione).
Essendo le ipotesi di reato di cui sopra di natura contravvenzionale sono punibili sia se commesse dolosamente che colposamente e si prescrivono in tre anni – in quattro anni e mezzo, in caso di interruzione della prescrizione – dalla consumazione del reato.
Essendo inoltre prevista una pena alternativa (arresto o ammenda), tali contravvenzioni beneficiano dell’eventuale concessione da parte del Giudice penale della oblazione ex art. 162 bis c.p. la quale comporta l’estinzione del reato mediante il pagamento della metà del massimo dell’ammenda.
SOCIETAS DELINQUERE POTEST:
LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETA’ PER FATTO DI REATO
Con l’entrata in vigore del D. L.vo 231/2001, è stata introdotta un’importante novità nel nostro ordinamento giuridico: anche le società – nonché altri enti o associazioni prive di personalità giuridica - possono essere ritenute responsabili per un fatto costituente reato e quindi essere condannate.
In particolare, affinché la società possa essere sottoposta ad un procedimento penale, è necessario:
1. che sia stato commesso uno dei reati previsti dal decreto, vale a dire:
a. art. 316 bis c.p.: malversazione a danno dello stato
b. art. 316 ter c.p.: indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
c. art. 640, comma 2 c.p.: truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
d. 640 bis c.p.: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
e. 640 ter: frode informatica;
f. 318 c.p.: corruzione propria per atti d’ufficio;
g. 322 c.p.: istigazione alla corruzione
h. 319 c.p.: corruzione impropria per atto contrario ai doveri d’ufficio;
i. 319 ter c.p.: corruzione in atti giudiziari;
j. 317 c.p.: concussione;
k. 2621 e ss. c.c.: reati societari (false comunicazioni sociali, falso in prospetto etc.)
2. che il reato sia stato commesso da persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione – anche di una unità organizzativa con autonomia finanziaria e funzionale – o da persona che di fatto gestisca e controlli la società o, infine, da persona sottoposta alla direzione e vigilanza ai soggetti di cui sopra;
3. che il reato sia stato commesso nell’interesse o nel vantaggio della società.
Il Decreto prevede l’iscrizione, da parte del Pubblico Ministero, nel registro delle notizie di reato della società e l’inizio di un vero e proprio procedimento penale a carico della stessa: indagini preliminari, eventuale contestazione in giudizio dell’illecito amministrativo dipendente da reato, possibilità di riti alternativi (patteggiamento, giudizio abbreviato) ed eventuale condanna.
Tuttavia la società non risponde qualora: 1. riesca a provare la preesistenza e l’efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione idonei ad evitare la commissione dei reati di cui sopra, l’esistenza e l’efficiente operatività di un organismo autonomo all’interno dell’ente predisposto al controllo ed alla vigilanza di tali modelli e l’elusione fraudolenta degli stessi da parte del soggetto che ha commesso il reato; 2. quando volontariamente la società impedisca il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento del reato.
In caso di condanna, il sistema sanzionatorio si articola in quattro tipi di sanzioni:
a. la sanzione pecuniaria applicata in quote della società in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000 il cui singolo valore viene calcolato da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37. Il numero ed il valore della quota vengono valutati dal giudice a seconda della gravità del reato, del grado di responsabilità dell’ente, dell’attività svolta per eliminare il danno o il pericolo derivante dal reato stesso, di quella svolta per attenuarne le conseguenze e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, nonché in base alle condizioni economiche e patrimoniali della società.
b. la sanzione interdittiva (interdizione all’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) è generalmente temporanea.
Tuttavia, in taluni casi – come in caso di recidiva – può essere disposta in via definitiva, salvo qualora si tratti di interruzione di attività e vi siano gravi pregiudizi alla collettività o all’occupazione. In tal caso, il giudice nomina un commissario giudiziale; l’attività pertanto procede, ma il profitto viene confiscato.
c. La confisca del prezzo o del profitto derivati dal reato, salvi i diritti dei terzi in buona fede, è sempre disposta. Nel caso in cui non sia possibile eseguirla, il decreto prevede la confisca di una somma di denaro, di beni o di altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.
d. La pubblicazione della sentenza - su uno o più giornali e mediante affissione nel comune in cui la società ha la sede principale - viene disposta solo qualora sia stata applicata una sanzione interdittiva.
Il Decreto, infine, prevede una particolare sezione dedicata alle vicende modificative della società avvenute successivamente alla commissione degli illeciti. In particolare: in caso di trasformazione, resta ferma la responsabilità per illeciti precedentemente commessi; in caso di fusione, la società che ne risulta è responsabile per gli illeciti commessi dalle società partecipanti la fusione; in caso di scissione, le società beneficiarie rispondono solidalmente degli illeciti, salvo che il ramo d’azienda in cui si è verificato l’illecito non sia stato trasferito totalmente ad una sola di esse; in caso di cessione e conferimento d’azienda, il cessionario è solidalmente responsabile per le sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori o per gli illeciti di cui era a conoscenza, salvo il beneficio della preventiva escussione dell’ente cedente e nei limiti del valore dell’azienda.
Alla luce delle osservazioni sopra esposte, pare alla scrivente che la migliore tutela nei confronti di questa nuova responsabilità amministrativa delle società, quasi oggettiva, sia quella di dotarsi e di rendere efficienti ed efficaci i modelli di organizzazione e gestione non obbligatori. Il decreto stesso prevede infatti che tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria, rappresentative delle società.