COMUNE DI CAMOGLI
STATUTO
Statuto approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 25 in data 10
Aprile 2000 divenuta esecutiva in data 01 Giugno 2000 a seguito di risposta
alla richiesta di chiarimenti del CO.RE.CO.
Lo Statuto è entrato in vigore in data 09 Luglio 2000 decorsi 30 giorni dalla sua
affissione all’Albo Pretorio (09/06/2000) ai sensi e per gli effetti dell’art. 4
comma 4 della Legge n. 142/90 come modificato dalla legge 03 Agosto 1999, n.
265.
TITOLO PRIMO
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Principi fondamentali
Il Comune di Camogli è ente locale autonomo, rappresenta la propria Comunità,
ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune si avvale della sua
autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali
dell’Ordinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento
dei suoi fini Istituzionali.
Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria.
E’ titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite,
conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di
sussidiarietà.
Art. 2
Finalità
Il Comune rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura
gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico,
ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione, tenendo conto di tutte
le manifestazioni con le quali si esprime la Comunità di Camogli, nel rispetto
delle leggi e secondo i principi dell’Ordinamento della Repubblica.

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Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l’attività e la collaborazione
dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.
Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte
amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato,
quale momento di aggregazione e confronto su temi d’interesse della comunità
locale.
Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita
amministrativa e sull’attività dell’ente ed assume le misure idonee a realizzare
il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle
condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità.
Il Comune incentiva la piccola impresa, l’artigianato e la cooperazione.
Il Comune cura l’ordinaria convivenza dei cittadini, promuove le pari opportunità
tra uomo e donna; opera per assicurare il diritto alla casa, allo studio, al lavoro
e alla salute; pone in atto strumenti idonei a garantire serene e civili condizioni
di esistenza agli anziani, nonché a favorirne l’attiva partecipazione alla vita
delle comunità, assume opportune iniziative, anche in collaborazione con
organismi istituzionali e con le realtà scolastiche, culturali, sportive e del
volontariato, per prevenire e combattere i fenomeni che, provocando devianza e
disadattamento nei giovani, ne impediscono l’equilibrata formazione e il
concreto inserimento nella società.
Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente,
attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause
di inquinamento atmosferico, acustico, delle acque e la prevenzione degli
incendi, incentivando per tali scopi l’attività delle associazioni di volontariato
che operano nel Comune.
Il Comune, anche attraverso l’uso e la tutela del territorio, indirizza le
trasformazioni economiche verso l’affermazione e la maggiore diffusione del
turismo.
Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni
locali.
Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale in termini di strutture
e spazi finalizzati alla fruizione da parte della collettività, ma anche
specificatamente valorizzando le risorse, la storia e le tradizioni locali.
Il Comune incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e
giovanile.
Il Comune attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai
fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare
riferimento alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

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Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l’organizzazione razionale
dell’apparato distributivo al fine di garantire la migliore funzionalità e
produttività del servizio al consumatore.
Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione
Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della
programmazione, della pubblicità e della trasparenza.
Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi
dello Stato, della Regione e della Provincia avvalendosi dell’apporto delle
formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
I rapporti con gli altri Comuni, con le Province, l’Area Metropolitana e la Regione
sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e
sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
L’esercizio in ambito territoriale delle attribuzioni proprie, conferite e delegate,
si attua secondo i principi della sussidiarietà e dell’omogeneità delle funzioni,
dell’economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell’adeguatezza
organizzativa.
Un apposito regolamento disciplina l’attuazione coordinata con lo Stato e la
Regione degli interventi necessari alla tutela ed alla piena integrazione sociale
delle persone portatrici di handicap, in attuazione del principio di valorizzazione
della persona umana.
Art. 4
Territorio e sede comunale
Il territorio del Comune è denuclearizzato ed è costituito, oltre che dal
Capoluogo, dalle seguenti frazioni: Ruta, San Rocco e S: Fruttuoso, nonché
dalle località: S. Prospero, Boschetto, Pissorella, Castagneto e dagli
agglomerati di S. Nicolò, S. Anna, S. Giacomo e Bana, storicamente riconosciute
dalla comunità.
Con bolla di Papa Pio XII in data 4 giugno 1954 è stata proclamata Patrona di
Camogli N.S. del Boschetto.
Il Comune persegue finalità mirate al mantenimento dell’integrità ed identità
del proprio assetto territoriale.
Il Territorio del Comune di Camogli confina con i Comuni di S. Margherita Ligure,
Rapallo, Recco, Portofino.
Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo.

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Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In
casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi
anche in luoghi diversi dalla propria sede.
Art. 5
Albo pretorio
Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare
ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge,
dallo Statuto e dai regolamenti.
La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di
lettura con particolare riguardo ai bisogni dei portatori di handicap.
Il Segretario cura l’affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un
messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta
pubblicazione.
Art. 6
Stemma, Gonfalone e Fascia Tricolore
Negli atti e nel sigillo Camogli si fregia del titolo di Città conferito, unitamente
allo stemma, con R.D. del 3 maggio 1877 da S.M. Vittorio Emanuele II.
L’uso dello Stemma, del Gonfalone e della Fascia tricolore è disciplinato dalla
legge e dal regolamento.
Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, o
consigliere all’uopo delegato, si può esibire il Gonfalone comunale nella foggia
autorizzata.
Sono vietati l’uso e la riproduzione dello Stemma e del Gonfalone per fini
diversi da quelli Istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta
Comunale.
Art. 7
Statuto comunale
Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono
uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli
amministrativi e di gestione.
Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le
procedure stabilite dalla legge.

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Le modifiche dello Statuto sono precedute da idonee forme di consultazione;
sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, con votazioni separate sui
singoli articoli e votazione complessiva finale.
Le modifiche di iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un
quinto dei consiglieri assegnati.
Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all’Albo
Pretorio successiva all’esame dell’Organo di controllo.
Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede
Comunale.

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TITOLO SECONDO
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Capo I - Gli organi istituzionali
Art. 8
Organi
Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco e le rispettive
competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
Gli Amministratori nell’esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio
comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.
Capo II - Il Consiglio Comunale
Art. 9
Elezione, composizione e durata
Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto
dal Sindaco e da 16 Consiglieri.
L’elezione del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei
Consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono
regolate dalla legge.
Oltre che nei casi previsti dalla legge, i Consiglieri decadono dalla carica per la
mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del
Consiglio.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità
previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.
I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di
surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.
Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio,
devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine
temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa
d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci
giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate
deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta
dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti,
si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’art. 39, comma
1, lettera b), numero 2) della legge 142/90.

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La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.
Dopo l’indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il
rinnovo dell’organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.
I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del
Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali
delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.
Art. 10
I Consiglieri Comunali
I Consiglieri Comunali rappresentano l’intera comunità ed esercitano le funzioni
senza vincolo di mandato.
Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal
presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale.
I Consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni oggetto di competenza del
Consiglio.
I Consiglieri hanno potere ispettivo sull’attività della Giunta e degli uffici e
servizi dell’Ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni
consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.
Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono discusse secondo le norme
del regolamento.
Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di
ottenere senza particolari formalità dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli
enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini
dell’espletamento del mandato.
Art. 11
Gruppi Consiliari
I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel
regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al
Segretario Comunale unitamente alla indicazione del nome del Capogruppo.
Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi
sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi
Capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato
il maggior numero di preferenze.
I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi composti anche da un solo

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membro.
E’ istituita, presso il Comune di Camogli, la conferenza dei Capigruppo,
finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dal presente Statuto,
nonché dall’art.31, comma 7 ter, della Legge n. 142/90, e successive
modificazioni ed integrazioni.
La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel
regolamento del Consiglio Comunale.
I Capigruppo consiliari sono domiciliati presso l’impiegato addetto all’ufficio
Protocollo del Comune.
Ai Capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della
documentazione inerente gli atti utili all’espletamento del proprio mandato.
Art. 12
Prerogative delle minoranze consiliari
Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono
consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari
l’effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d’informazione
sull’attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti
dipendenti.
Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle
commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo e di
garanzia, individuate dal regolamento.
Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli
componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi
collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall’ente, nonché in
tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i
regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri
rappresentanti in numero superiore ad uno.
Art. 13
Prima seduta del Consiglio
La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal
Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve
tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell’invito di convocazione.
E’ presieduta dal Consigliere Anziano o - in caso di sua assenza, impedimento o
rifiuto - dal Consigliere consenziente che nella graduatoria di anzianità occupa
il posto immediatamente successivo.

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Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l’Assemblea procede alla
convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco.
La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da
parte del Sindaco della composizione della Giunta, la costituzione e nomina
delle commissioni consiliari permanenti e, quindi, con la trattazione degli altri
eventuali argomenti iscritti all’ordine del giorno.
Art. 14
Linee programmatiche dell’azione di governo dell’ente
Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee
programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del
mandato e le presenta - sentita la Giunta - al Consiglio Comunale per
l’approvazione entro novanta giorni dall’insediamento dello stesso.
Il Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche attraverso le
commissioni consiliari, ciascuna per il settore di propria competenza, mediante
un preventivo esame delle proposte illustrate dal Sindaco o dagli Assessori e la
formulazione d’indicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive utili alla
stesura del documento definitivo da sottoporre ad approvazione del Consiglio.
La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove
si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l’azione di governo
inizialmente definita ed approvata.
Il documento contenente le linee programmatiche dell’azione amministrativa e
gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 10
giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio Comunale e sono
approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione
per appello nominale.
Il documento così approvato costituisce il principale atto d’indirizzo dell’attività
amministrativa e riferimento per l’esercizio della funzione di controllo politico -
amministrativo del Consiglio.
Fatte salve le eventuali competenze delle commissioni consiliari in ordine allo
stato di attuazione dei piani e dei programmi, l’azione di governo della Giunta
ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare
straordinaria, nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del
Consiglio, ove lo richieda almeno la metà dei Consiglieri assegnati.

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Art. 15
Competenze del Consiglio
Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge,
svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità
ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
Il Consiglio impronta l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità,
trasparenza, legalità e solidarietà al fine di assicurare il buon andamento e
l’imparzialità; nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli
strumenti
della
programmazione,
perseguendo
il
raccordo
con
la
programmazione provinciale, regionale e statale e dell’area metropolitana.
Gli atti fondamentali devono contenere l’individuazione degli obiettivi e delle
finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti
necessari all’azione da svolgere.
Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nell’emanazione dei seguenti
atti fondamentali:
a) atti normativi
- Statuto dell’Ente, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e relative
variazioni
- regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi
nell’esercizio della propria potestà regolamentare
b) atti di programmazione
- programmi
- piani finanziari
- relazioni previsionali e programmatiche
- piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici
- piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e
pluriennali di attuazione
- eventuali deroghe ai piani territoriali e urbanistici, nonché i pareri da
rendere in dette materie
- bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni
- ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale
nei casi espressamente previsti dalla legge
- conti consuntivi
c) atti di decentramento
- tutti gli atti necessari all’istituzione, disciplina e funzionamento
degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini
d) atti relativi al personale

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- atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle piante
organiche e per l’approvazione del regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi
- autorizzazione alla polizia municipale a portare armi
e) atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti
- convenzioni fra Comuni e fra Comune e provincia
- accordi di programma
- costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra enti
locali
f) atti relativi a spese pluriennali
- tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi,
escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla
somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere
continuativo
g) atti relativi ad acquisti, alienazioni d’immobili, permute, concessioni ed
appalti che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio
h) atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed
enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
- atti d’indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed
enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
- assunzione diretta di pubblici servizi
- costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di
azioni e quote di partecipazione societaria
- concessioni di pubblici servizi
- affidamento di servizi o attività mediante convenzione
i) atti relativi alla disciplina dei tributi
- atti di istituzione di tributi e tariffe, nell’ambito delle facoltà
concesse dalla legge
- disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei
servizi pubblici
- modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e
delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di
adeguamenti di competenza della Giunta
l) accensione di mutui e prestiti obbligazionari
- contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti
fondamentali del consiglio
- emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione
- emissione di buoni ordinari e straordinari e loro
regolamentazione
- ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento
finanziario
m) atti di nomina

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- definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed
Istituzioni
- nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed
Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla
legge
- nomina di ogni altra rappresentanza del Comune in cui sia prevista la
partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche
disposizioni statutarie e regolamentari
- nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e
d’inchiesta
n) atti elettorali e politico - amministrativi
- esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti
- surrogazione dei Consiglieri
- approvazione delle linee programmatiche di governo dell’Ente
- approvazione o reiezione con votazione per appello nominale
della mozione di sfiducia
- nomina della commissione elettorale comunale
- esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno
- esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze
o) ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od
esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico - amministrativo o
sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del
Consiglio.
Art. 16
Commissioni consiliari permanenti
Il Consiglio per l’esercizio delle proprie funzioni si articola in Commissioni
Consiliari permanenti.
Il regolamento ne determina la composizione, nel rispetto del principio di
proporzionalità fra maggioranza e minoranze, le modalità di nomina o elezione,
il funzionamento, il numero e le attribuzioni.
I lavori delle Commissioni Consiliari sono pubblici.
Le Commissioni hanno poteri referenti, redigenti, di controllo, consultivi ed
istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del
Consiglio.

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Le Commissioni Consiliari permanenti nell’ambito delle materie di rispettiva
competenza verificano periodicamente lo stato di attuazione dei piani e
programmi generali e settoriali e ne riferiscono al Consiglio.
Esse esercitano altresì il controllo politico - amministrativo sull’andamento
delle Aziende speciali, delle Istituzioni, delle Società di capitali partecipate dal
Comune, nonché sui soggetti concessionari dei servizi pubblici.
Le Commissioni Consiliari permanenti possono disporre per l’esercizio delle loro
funzioni audizioni di pubblici amministratori e funzionari, compresi il Sindaco,
gli Assessori, i responsabili degli uffici e servizi ed il Segretario, i quali hanno
l’obbligo di intervenire alle audizioni e di cooperare al raggiungimento degli
obiettivi delle commissioni.
Le Commissioni Consiliari permanenti hanno facoltà di predisporre e
promuovere con le modalità previste dal regolamento l’approvazione da parte
del Consiglio di atti d’indirizzo generali e settoriali e di loro integrazioni,
modifiche e varianti.
Il Sindaco, gli Assessori ed i responsabili degli uffici e dei servizi possono
partecipare ai lavori delle commissioni permanenti con diritto di parola e di
proposta, senza diritto di voto.
Le Commissioni Consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dagli uffici
dell’Ente e da quelli degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o sottoposti a
controllo o vigilanza e da tutti gli altri organi le informazioni relative alle
materie di rispettiva competenza.
Alle richieste delle Commissioni Consiliari non può essere opposto il segreto
d’ufficio o il riserbo, salvo che per le categorie di atti esattamente individuate
nel regolamento.
Il regolamento può prevedere l’esercizio di poteri deliberativi delle
Commissioni, anche in materia di pareri o per delega del Consiglio.
Art. 17
Commissioni Consiliari straordinarie, temporanee e speciali
Il Consiglio può istituire - con deliberazione assunta a maggioranza assoluta
dei componenti - Commissioni Consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di
indagine e di inchiesta, determinando nell’atto di istituzione i compiti, la

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composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le
modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale
che sia ritenuta necessaria all’espletamento del mandato.
I lavori delle Commissioni così nominate devono compiersi nel termine
assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione.
I lavori delle Commissioni si concludono con la presentazione mediante
deposito in segreteria a disposizione del Consiglio entro il termine fissato di
una relazione a cura del Presidente della Commissione.
E’ in facoltà dei commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza
nelle stesse forme e termini della relazione della Commissione.
La relazione della commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere
sottoposte all’esame del Consiglio per l’assunzione di eventuali provvedimenti
nella prima seduta successiva a quella dell’avvenuto deposito.
Art. 18
Adunanze del Consiglio
Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco cui compete, altresì, la
fissazione del giorno dell’adunanza.
Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dal
regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
Il Consiglio si riunisce con l’intervento almeno della metà dei Consiglieri
assegnati.
Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un
terzo dei componenti il consesso.
Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità
delle sedute non si considera il Sindaco.
Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza
assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni
a scrutino segreto, le schede bianche e nulle.

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Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono
espressamente previste dalla legge o dallo Statuto e dai regolamenti.
Per gli atti di nomina è sufficiente salvo diverse disposizioni di legge, di
Statuto o di regolamento la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà
riportato il maggior numero di voti.
Art. 19
Funzionamento del Consiglio - Sessioni e Convocazione
Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza
assoluta dei Consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli
delle commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali.
Il regolamento disciplina altresì l’esercizio delle potestà e delle funzioni dei
Consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l’obiettivo
dell’efficienza decisionale.
L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge.
Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali
vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee
programmatiche del mandato, del Bilancio preventivo annuale e pluriennale e
della relazione previsionale e programmatica, del rendiconto della Gestione
dell’esercizio precedente, della verifica degli equilibri di bilancio, nonché tutte
le altre previste dalla legge e dai regolamenti.
Le sessioni straordinarie possono avere luogo in qualsiasi periodo.
Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno 5 giorni prima del giorno
stabilito; quelle straordinarie almeno 3. In caso di urgenza, la convocazione
può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è
effettuata dal Sindaco o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal
caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine

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del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare. In caso di
inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida,
provvede il Prefetto.
L’avviso di convocazione del Consiglio con l’ordine del giorno è notificato a
ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune. L’avviso
scritto può prevedere anche una seconda convocazione.
L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta
a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle
medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata
almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell’Albo Pretorio
almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e
deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia
partecipazione dei cittadini.
La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a
disposizione dei Consiglieri Comunali almeno 24 ore prima della seduta del
Consiglio fatti salvi gli altri termini previsti dalla legge e dai regolamenti.
In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del
Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; Il Consiglio e la
Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco
sono svolte dal Vice Sindaco.
Capo III - Il Sindaco
Art. 20
Il Sindaco
Il Sindaco è il capo dell’Amministrazione Comunale, eletto democraticamente
dai cittadini a suffragio universale e diretto.
Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell’amministrazione
dell’Ente.
Sovrintende all’andamento generale dell’Ente, provvede a dare impulso

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all’attività degli altri organi comunali e ne coordina l’attività.
Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza
dell’attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati
dal Consiglio.
Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge
ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste
dalle leggi e dallo Statuto.
Per l’esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio
Comunale, nella prima riunione dopo l’elezione del Presidente, pronunciando la
seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della
Repubblica e l’ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini”.
Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del
Comune, da portare a tracolla.
Art. 21
Competenze del Sindaco
Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale ed il Consiglio e ne fissa
l’ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.
Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli
atti di tutti gli Organi comunali.
Il Sindaco coordina ed organizza, nell’ambito della disciplina regionale e sulla
base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i
responsabili delle Amministrazioni interessate, gli orari d’apertura al pubblico
degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l’esplicazione dei
servizi alle esigenze degli utenti.
Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi
e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente
competenti delle Amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al
pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza

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connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero
quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità
dell’utenza.
Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all’eventuale revoca dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i
termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini
diversi previsti da disposizioni normative.
Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore generale e conferisce
gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di
collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste
dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Il Sindaco indice i referendum comunali.
Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto
assumono il nome di decreti.
Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque
connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici
previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro
mezzo disponibile.
Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai
regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali, regionali e
provinciali attribuite o delegate al Comune.
Art. 22
Il Vice Sindaco
Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente
assente, impedito o sospeso dalla carica.
In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del
Sindaco provvede l’Assessore più anziano di età.

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Art. 23
Deleghe ed incarichi
Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l’esercizio delle proprie
attribuzioni.
Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi
e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti
contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi
legalmente lo sostituisce.
Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di Capo e
Responsabile dell’Amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie
funzioni e competenze.
La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a
determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
L’atto di delega - in forma scritta obbligatoria - indica l’oggetto, la materia, gli
eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere
gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento
amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di
emanazione di atti a valenza esterna.
La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna
specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale
nell’interesse dell’Amministrazione.
Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al
Prefetto.
Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività
di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate
questioni nell’interesse dell’Amministrazione.
Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo
svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto
amministrativo ad efficacia esterna.
Non è consentita la mera delega di firma.

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Art. 24
Cessazione dalla carica di Sindaco
L’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco
danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio
Comunale.
Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove
elezioni.
Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice
Sindaco.
Le dimissioni presentate dal Sindaco per iscritto diventano efficaci ed
irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al
Consiglio e danno luogo all’immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla
decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
Il Segretario comunale dà immediata comunicazione delle dimissioni al
Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti
provvedimenti per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.
Capo IV - La Giunta
Art. 25
Composizione della Giunta
La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un minimo di 4 e un
massimo di 6 Assessori, compreso il Vice Sindaco.
Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori, prima dell’insediamento del
Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed
eleggibilità a Consigliere Comunale.
Possono essere nominati Assessori i Consiglieri Comunali e non più di n° 2
cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di
compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, nonché di documentata
professionalità e competenza amministrativa; la carica di Assessore non e’

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incompatibile con quella di Consigliere Comunale.
Non possono far parte della Giunta contemporaneamente Assessori che siano
fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 2° grado ed il
coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del
Sindaco.
Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti,
aziende istituzioni ed organismi interni ed esterni all’ente, se non nei casi
espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò non competa loro per
effetto della carica rivestita.
La Giunta all’atto dell’insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e
compatibilità dei propri componenti.
Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle
Commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il
numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle
informazioni necessarie all’espletamento del mandato e di depositare proposte
rivolte al Consiglio.
Gli Assessori comunque nominati non possono presentare interrogazioni,
interpellanze.
Gli Assessori esterni non possono presentare mozioni.
Art. 26
Funzionamento della Giunta
Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della
collegialità.
Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l’unità d’indirizzo
politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.
La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
Per la validità delle sedute è richiesto l’intervento della metà dei suoi

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componenti, compreso il Sindaco.
La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il
voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della
Giunta dirigenti e funzionari del comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire
elementi valutativi sugli argomenti in discussione.
Il regolamento disciplina il funzionamento della Giunta per quanto non previsto
dallo Statuto.
Art. 27
Competenze della Giunta
La Giunta collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del Comune e per
l’attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e
d’impulso nei confronti del Consiglio.
La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge
e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco,
degli organi di decentramento, del Segretario comunale e dei responsabili degli
uffici e dei servizi.
Rientra altresì nella competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti
dallo Statuto in materia di organizzazione e di personale.
Art. 28
Revoca degli Assessori
Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall’incarico uno o
più Assessori, provvedendo eventualmente anche con il medesimo atto alla
nomina dei sostituti.

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La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno
del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile
unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.
Capo V - Norme comuni
Art. 29
Mozione di sfiducia
Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della
Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una
mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei
componenti il Consiglio.
La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri
assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, deve essere motivata, anche
con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è messa in
discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne
informa il Prefetto, ai fini dell’assunzione dei conseguenti provvedimenti di
scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.
Art. 30
Deliberazioni degli organi collegiali
Le deliberazioni degli Organi Collegiali sono assunte, di regola, con votazione
palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti
persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata
sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione
dell’azione da questi svolta.
L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono
attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute
del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le

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modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del
Consiglio.
Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di
incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del
Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di
età.
I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
Art. 31
Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione
Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato
ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il
Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque
sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
E’ fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare
a favore dell’Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per
tutto il periodo di espletamento del mandato.
I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia
e lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in
materie di edilizia privata e pubblica nell’ambito del territorio comunale.
Tutti gli amministratori hanno altresì l’obbligo di astenersi dal prendere parte
alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o
di loro parenti o affini fino al quarto grado.
L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale,
compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione
immediata e diretta fra il contenuto dell’atto e specifici interessi degli
amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili
degli uffici e dei servizi in relazioni ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi
ed agli atti di gestione di propria competenza.

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TITOLO TERZO
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Capo I - L’organizzazione amministrativa
Art. 32
Ordinamento degli uffici e dei servizi
L’organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di
assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso
all’impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle
disposizioni di legge, dello Statuto e nel rispetto delle norme dei contratti
collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.
Il regolamento di cui al precedente comma, sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, è adottato dalla Giunta Comunale.
Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti
espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva
nazionale e decentrata.
L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia
operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di
professionalità e responsabilità.
La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo
criteri di omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più ampi, in modo da
conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.
La dotazione organica e l’organigramma del personale sono qualitativamente e
quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle
funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie
consolidate dell’ente.
Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per
materia prevedono forme per l’esercizio del controllo di gestione e definiscono
le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei
servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e le modalità di revoca dell’incarico.

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Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento
dell’attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e
la formazione professionale, perseguendo l’obiettivo di conseguire la piena
integrazione e complementarità tra i vari settori di attività dell’ente.
Art. 33
Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale
Gli atti di indirizzo in materia di personale fanno parte necessariamente del
documento contenente le linee programmatiche dell’Amministrazione da
sottoporre alla approvazione del Consiglio entro sessanta giorni dal suo
insediamento.
Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa o su
proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in
relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle
risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno di personale.
Art. 34
Incarichi ed indirizzi di gestione
Gli organi istituzionali dell’ente uniformano la propria attività al principio
dell’attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari
responsabili degli uffici e dei servizi.
Stabiliscono in atti provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte degli
stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l’azione
amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le
modalità per l’esercizio delle attribuzioni.
Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua
capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.
La direzione degli Uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario
Comunale o a Dirigenti e funzionari esterni, in assenza di professionalità
analoghe all’interno dell’Ente, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e
dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Gli incarichi di direzione degli Uffici e dei servizi hanno durata temporanea e

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non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha
conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge
e dai regolamenti dell’ente.
Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il funzionario
interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di
lavoro.
Il Comune può associarsi con altri enti locali per l’esercizio in comune di
funzioni amministrative o per l’espletamento dei servizi, regolando con apposita
convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite
unitariamente ed i compiti del personale impiegato.
Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva,
riforma o revoca da parte del Sindaco.
E’ in ogni caso fatta salva l’eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori
nei confronti del funzionario inadempiente, come anche resta ferma la facoltà
del Sindaco di revocare l’incarico di direzione ove ne ricorrano i presupposti.
Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a
conseguire efficacia all’azione amministrativa ed efficienza nella gestione,
compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai responsabili dei servizi, per
inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.
Art. 35
Il Segretario comunale - Direttore Generale
Il Comune ha un Segretario Comunale con compiti di collaborazione, consulenza
ed assistenza nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità
dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente
ed è scelto nell’apposito Albo.
Il Segretario Comunale è anche Direttore Generale ed è nominato dal Sindaco

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secondo le procedure previste dalla legge.
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale e del
Direttore Generale sono stabiliti dalle leggi e dalla contrattazione collettiva.
Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di
consulenza organizzativa alle decisioni degli Organi istituzionali, con pareri
scritti od orali, e, su richiesta, attraverso l’apposizione del visto di conformità
sui singoli atti.
Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle
riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede attraverso persona di propria
fiducia alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l’esercizio di tali
attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli Organi
dell’ente.
Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei
responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l’attività, secondo le direttive
impartite dal Sindaco.
Al fine di assicurare unitarietà e complementarità all’azione amministrativa nei
vari settori di attività, il Segretario in particolare definisce, previa consultazione
dei responsabili degli uffici e d’intesa con l’Amministrazione, modalità di
snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive