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STATUTO DEL COMUNE DI CASARZA LIGURE
Art.1
Principi fondamentali
1. La comunità di Casarza Ligure è Ente Autonomo locale il quale ha
rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della
legge generale dello Stato.
2. L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente
Statuto.
Art.2
Finalità
1. Il Comune rappresenta l’intera popolazione del suo territorio. Ne cura interamente i
relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali, ispirandosi ai valori e
agli obiettivi della Costituzione. Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale
ed economico. Garantisce la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e
sindacali, alle scelte politiche ed all’attività amministrativa. Nell’ambito delle proprie
competenze attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali,
dell’assetto e dell’utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con particolare
riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel
territorio
Art.3
Programmazione e forme di cooperazione
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della
programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello
Stato, della Regione Liguria e della Provincia, avvalendosi dell’apporto delle forze sociali,
economiche, sindacali e culturali operanti nel Suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di
cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di

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autonomia
Art.4
Territorio e sede comunale
1. La circoscrizione del Comune è costituita dal Capoluogo , dalle seguenti frazioni e nuclei:
Bargone – Cardini – Massasco – Verici – Barletti – Francolano – Noano – San Lazzaro
– Bargonasco – Battilana, storicamente riconosciuti dalla comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per kmq 5.300 confinante con i Comuni di Sestri
Levante, Castiglione Chiavarese, Maissana, Moneglia e Né.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo in Piazza Mazzini e deve,
come gli altri edifici pubblici, essere attrezzato onde garantire l’accessibilità.
4. Le adunanze degli organi elettivi si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto
eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla
propria sede.
5. La modifica della denominazione delle frazioni e dei nuclei frazionali o della sede comunale
può essere disposta dal consiglio previa consultazione popolare.
Art.5
Albo Pretorio
1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare all’
”Albo Pretorio “ , per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo
Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.
3. Il segretario cura l’affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo
comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.
Art.6
Stemma e gonfalone
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome “Comune di Casarza Ligure”.

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2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o suo
delegato, si può esibire il Gonfalone comunale.
3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE
TITOLO I
ORGANI ELETTIVI
Art.7
Organi
1. Sono organi del Comune : il consiglio, la giunta ed il sindaco.
Art.8
Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l’intera comunità, determina l’indirizzo ed esercita
il controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando
l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla
sua applicazione.
Art.9
Competenze ed attribuzioni
1. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale
sono regolati dalla legge .
2. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo
statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle
procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

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3. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli
stessi nei casi previsti dalla Legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco
temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo consiliare.
4. Il consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità,
trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
5. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da
raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli
strumenti necessari.
6. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
Art.10
Convocazioni Consiglio Comunale
1. L’attività del Consiglio avviene con riunioni ordinarie, straordinarie ed urgenti.
2. Di norma, ai fini della convocazione, tutte le sedute si considerano ordinarie.
3. Le convocazioni straordinarie ed urgenti del Consiglio debbono avere all’ordine del giorno
argomenti di comprovata straordinarietà ed urgenza.
4. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l’ordine del giorno e ne presiede i
lavori, secondo le norme del regolamento.
5. Gli adempimenti previsti al 4° comma in caso di decadenza o decesso del Sindaco, sono
assolte dal Vice Sindaco.
6. In caso di impedimento permanente, decadenza , rimozione, decesso del sindaco si
procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in
carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
Art.11
Linee programmatiche di mandato
1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono

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presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle
azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee
programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante
presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del
consiglio comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare
l’attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, e comunque entro
il 30 settembre di ogni anno . E’ facoltà del consiglio proporre di integrare, nel corso
della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee
programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere
in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il
documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee
programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del consiglio, previo
esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.
Art.12
Commissioni
1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti,
temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette
commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per
quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è
attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni
verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti
del consiglio.
4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori,
funzionari comunali, tecnici, esperti, organismi associativi e rappresentanti di forze sociali,
politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti.

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5. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questo lo
richiedano.
Art.13
Consiglieri
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge;
essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive
senza giustificato motivo decadono dopo discussione in Consiglio Comunale delle
motivazioni addotte. A tale riguardo, il sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento
dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione
scritta, ai sensi dell’art.7 della legge 7 agosto 1990 n.241, a comunicargli l’avvio del
procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative
delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine
indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20,
decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio comunale
esamina e infine delibera in ordine alla validità delle giustificazioni addotte.
Art.14
Diritti e doveri dei consiglieri
1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di
deliberazioni.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei
consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende,
istituzioni o enti dipendenti , tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio
mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli
atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività
amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del sindaco una adeguata e preventiva
informazione sulle questioni sottoposte all’organo, anche attraverso l’attività della conferenza
dei capigruppo, di cui al successivo art.15 del presente statuto.

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4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale
verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
Art.15
Gruppi consiliari
1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del
consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale
unitamente all’indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà
o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono
presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla
giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze
2. E’ istituita, presso il comune di Casarza Ligure, la conferenza dei capigruppo,
finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall’art.31, comma 7 ter, della legge
n.142/90, e s.m. e i. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono
contenute nel regolamento del consiglio comunale.
3. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l’ufficio segreteria del comune.
4. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della
documentazione inerente agli atti utili all’espletamento del proprio mandato.
Art.16
Sindaco
1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che
disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di
cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende
alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce
direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in
ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.
3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e
sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha
inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e

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delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai
regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di
autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.
Art.17
Attribuzioni di amministrazione
1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può attribuire le sue funzioni o parte di
esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del
comune; in particolare il sindaco :
a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del comune nonché l’attività della
giunta e dei singoli assessori;
b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti
pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 6 della legge n.142/90, e s.m. e i. ;
d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge ;
e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;
f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa
deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui
non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e
quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
Art.18
Attribuzioni di vigilanza
1. Il sindaco:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche
riservati;
b) promuove , direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini o verifiche
amministrative sull’intera attività del comune;
c) compie gli atti conservativi dei diritti del comune;
d) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende
speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’Ente, tramite i
rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
e) collabora con i revisori dei conti del comune per definire le modalità di svolgimento

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delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni;
f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali,
istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli
obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla
giunta.
Art.19
Attribuzioni di organizzazione
1. Il sindaco :
a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione
del consiglio comunale e lo presiede ai sensi del Regolamento. Qualora la richiesta sia
formulata da 1/5 dei consiglieri, provvede alla convocazione;
b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina
regolamentare;
c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di
partecipazione popolare dal sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale la convocazione della
giunta e la presiede ;
e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.
Art.20
Vice sindaco
1. Il vice sindaco nominato tale dal sindaco è l’assessore che lo sostituisce in caso di
assenza o di impedimento nei casi previsti dalla legge 142/1990.
Art.21
Mozione di sfiducia
1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne
comporta le dimissioni.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di
sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del

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consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei
consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione
non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene
approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai
sensi delle leggi vigenti.
Art.22
Dimissioni e impedimento permanente del sindaco
1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi
20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del
consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. L’impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di 3 persone
elette dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama,
nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.
3. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in
mancanza, dall’assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi
consiliari.
4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle
ragioni dell' impedimento .
5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa
determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione
della relazione.
Art.23
Giunta comunale
1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al
governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e
dell’efficienza.

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2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente
nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal
consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri
atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati
dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività .
Art.24
Nomina
1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al
consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato
al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio per 15
consecutivi
3. Il sindaco può revocare uno o più assessore dandone motivata comunicazione al consiglio
e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
4. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti
della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far
parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il
terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
5. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della
proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.
Art.25
Composizione
1. La giunta è composta dal sindaco e da un minimo di 4 assessori ad un massimo di 6 di cui

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uno è investito della carica di vicesindaco.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri ; può tuttavia essere nominato anche
n.1 assessore esterno al consiglio, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di
particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella
discussione ma non hanno diritto di voto.
Art.26
Funzionamento della Giunta
1. La giunta è convocata , presieduta e coordinata dal sindaco che stabilisce l’ordine del
giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite con regolamento.
3. Le sedute sono valide se sono presenti la maggioranza assoluta dei componenti e le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Art.27
Competenze
1. La giunta collabora con il sindaco nell’amministrazione del comune e compie gli atti che,
ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle
competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei
servizi comunali.
2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal
consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni
organizzative:

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a) propone al consiglio i regolamenti;
b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano
impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o
dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre
alle determinazioni del consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e
decentramento;
e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione
di quelle nuove;
f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsbile
del servizio interessato;
g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
h) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri
generali stabiliti dal consiglio;
i) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire le relative
funzioni al segretario comunale;
j) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio
comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del
procedimento;
l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate
dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e
dallo statuto ad altro organo;
m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere
fra gli organi gestionali dell’ente;
o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i
carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il direttore
generale;
p) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo
interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
q) approva il Peg .

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Art.28
Deliberazioni degli organi collegiali
1. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a
scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà
discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla
valutazione dell’azione da questi svolta.
2. Le sedute del consiglio sono pubbliche. Le commissioni consiliari sono pubbliche se
previsto dal Regolamento. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed
apprezzamenti su “persone”, il presidente dispone la trattazione dell’argomento in “seduta
privata”.
3. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la
verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal segretario
comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario
comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In
tal caso è sostituito, in via temporanea da un componente del collegio nominato dal
presidente.
4. I verbali delle sedute della Giunta sono firmati dal Sindaco, dal segretario comunale e dal
vicesindaco, in assenza del sindaco o vicesindaco, dal componente più anziano di età dei
presenti.
I verbali delle sedute del Consiglio sono firmati dal Sindaco , dal segretario e dal
vicesindaco, in assenza del sindaco o vicesindaco dal componente più anziano di età dei
presenti.
Art.29
Consiglio comunale dei ragazzi
1. Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può
promuovere l’elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti

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materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo ,
cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con
l’Unicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite
con apposito regolamento.
TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
CAPO I
SEGRETARIO COMUNALE
Art.30
Segretario comunale
1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto
nell’apposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la
gestione dell’ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla
legge e dalla contrattazione collettiva.

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4. Il segretario comunale, nel rispetto della direttive impartite dal sindaco, presta consulenza
giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.
Art.31
Funzioni del segretario comunale
1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i
verbali che sottoscrive insieme al sindaco.
2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne
all’ente e, con l’autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli su richiesta, formula i
pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al
sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri
3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni
della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
4. Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari
e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri
nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l’ente è parte, quando non sia
necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali
nell’ interesse dell’ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal
regolamento o conferitagli dal sindaco.
6. In relazione al combinato disposto dell’art.51 comma 3 bis della legge 8/6/90 n.142,
come modificata dall’art.2, comma 13, della legge 16/7/98 n.191 e 17 c.68 lett.c) della
L.15/5/97 n.127, è data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario Comunale le funzioni
(tutte o parti di esse) di cui all’art.51 c.3 della citata legge n.142/90.
CAPO II
UFFICI
Art.32
Principi strutturali ed organizzativi

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1. L’amministrazione del comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere
informata ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per
programmi.
b) Analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del
grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell’apparato.
c) Individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia
decisionale dei soggetti.
d) Superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e
massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione e
integrazione tra gli uffici.
Art.33
Struttura
1. L’organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell’ente secondo le
norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati
funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
Art. 34
Organizzazione degli uffici e del personale
1. Il Comune disciplina in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli
uffici e dei servizi sulla base del regolamento di cui al successivo art.35.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e
criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini,
adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone
la rispondenza ai bisogni e l’economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle

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esigenze dei cittadini.
Art.35
Regolamento degli uffici e dei servizi
1.
Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per
l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le
responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e
tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
2.
I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la
funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potesta’ di stabilire in piena
autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il
conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento
degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli
obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di
professionalità e responsabilità.
3.
L’organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo
criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto
dall’apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff
intersettoriali.
4.
Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge
e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze
sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi della norme di legge e contrattuali in
vigore.
Art.36
Diritti e doveri dei dipendenti
1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali
in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del
personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività
al servizio e nell’interesse dei cittadini.

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2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli
incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei
rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile
verso il responsabile degli uffici e dei servizi e l’amministrazione degli atti compiuti e dei
risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune
promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni
di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed
effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza
dell’ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree
e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore e dagli
organi collegiali.
5. il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni
commerciali , di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni
edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non continuabile e urgente.
6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura
comunale.
Art.37
Responsabilità degli uffici e dei servizi
1.
I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle
indicazioni ricevute dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla
giunta comunale.
2.
Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’ente
e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal sindaco e dalla giunta
comunale.

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Art.38
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi
1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti già
deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e
di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli
impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le
funzioni previste dalla legge.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni previste dalla
legge al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili
del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
4. Il Sindaco può conferire al Segretario comunale ulteriori funzioni non previste
dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive
per il loro corretto espletamento.
TITOLO III
SERVIZI
Art.39
Forme di gestione
1.
I servizi pubblici esercitabili dal comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la
realizzazione di fini sociali ,economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva
all’Amministrazione o svolti in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.

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2.
I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.
3.
La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa
valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal
presente Statuto.
4.
Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra
affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a
prevalente capitale locale.
5.
Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economica, la costituzione
di istituzione, l’affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o
quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.
6.
Il Consiglio Comunale può delegare alla Comunità Montana l’organizzazione e la
gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non
consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.
7.
Nell’organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di
informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
8.
Le forme di gestione di cui al presente articolo potranno essere sottoposte al preventivo
parere del collegio dei revisori dei conti.
Art.40
Gestione in economia
1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi
regolamenti.
Art.41
Struttura delle aziende speciali
1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i
controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e
il collegio di revisione.

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3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le
persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale
competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso
aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.u. 2578/25 in
presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il
capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende,
ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o
servizi.
6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto
consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi
violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità
dell’amministrazione approvate dal consiglio comunale.
TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO
Art.42
Principi e criteri

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1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno
favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinchè siano consentiti, oltre al controllo
finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione
del comune .
2. L’attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia
digestione economico-finanziaria dell’ente. E’ facoltà del consiglio richiedere agli organi e
agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed
economici della gestione di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo
all’organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell’ufficio dei
revisori dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di
garanzia, con l’osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle
società per azioni e del presente statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed
equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli
organi e degli uffici dell’ente.
Art.43
Revisori dei Conti
1. I revisori dei conti, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle
autonomie locali, devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l’elezione a
consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Nell’esercizio delle loro funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento , i revisori
avranno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze.
PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

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CAPO I
FORME COLLABORATIVE
Art.44
Principio di cooperazione
1. L’attività dell’ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d’interesse comune con altri enti
locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso
accordi ed intese di cooperazione.
Art.45
Convenzioni
1.
Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di
funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l’esecuzione e la
gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri
servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro
enti strumentali.
2.
Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate
dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
Art.46
Consorzi
1.
Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del
consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o
imprenditoriale, ovvero per economia di scala, qualora non sia conveniente l’istituzione
di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi
stessi, previsto nell’articolo precedente.
2.
La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art.45,
deve prevedere l’obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi
pretori degli enti contraenti.

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3.
Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che
deve disciplinare l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le
norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.
4.
Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei
medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
Art.47
Unione dei Comuni
1. In attuazione del principio di cui al precedente art.44 e dei principi della legge di riforma
delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle
forme e con le finalità previste dalla legge, unione di comuni con l’obiettivo di migliorare le
strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
Art.48
Accordi di programma
1. Il comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o
settoriali che necessitano dell’attivazione di un procedimento complesso per il
coordinamento e l’integrazione dell’attività di più soggetti interessati, promuove e
conclude accordi di programma.
2. L’accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l’attivazione
dell’eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:
a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla
realizzazione dell’accordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di
finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il sindaco definisce e stipula l’accordo, previa deliberazione d’intenti del consiglio
comunale, con l’osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle
funzioni attribuite con lo Statuto.

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TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art.49
Partecipazione
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’ente, al fine
di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di
volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’ente.
3. Ai cittadini, inoltre , sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi
che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L’amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire parere su specifici
problemi.
CAPO I
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA
Art.50
Interventi nel procedimento amministrativo
1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo,
hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai
regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli
sia di soggetti collettivi.
3. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano
essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i

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meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento e le forme di
pubblicizzazione ed informazione.
Art.51
Istanze
1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si
chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’amministrazione.
2. La risposta all’interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal
sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o
gestionale dell’aspetto sollevato.
3. Le modalità dell’interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il
quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della
risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell’istanza.
Art.52
Petizioni
1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva
agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse
comune o per esporre esigenze di natura collettiva .
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo
comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 30 giorni, la assegna in esame all’organo
competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.
4. Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è
pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da
permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.
5. Ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto
in discussione nella prima seduta del consiglio comunale successiva alla petizione.

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Art.53
Proposte
1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 30 , presenti al sindaco
proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e tali proposte siano
sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo
contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e
del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all’organo competente
e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 60 giorni dal ricevimento.
2. L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via
formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono
comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.
CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE
Art.54
Principi generali
1. Il Comune valorizza autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini, di enti e
comitati attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art.56, l’accesso ai
dati di cui è in possesso l’amministrazione e tramite l’adozione di idonee forme di
consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal consiglio comunale.

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Art.55
Associazioni
1.
La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente
articolo, le associazioni che operano sul territorio.
2.
Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull’attività della
Associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organismi
collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.
Art.56
Organismi di partecipazione
1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le
aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L’amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la
costituzione di appositi organismi, determinando : finalità da perseguire, requisiti per
l’adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e
loro gestione.
3.
Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al
territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a
porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.
Art.57
Incentivazione
1.
Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di
incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, sia tecnico-professionale
e organizzativa.
Art.58
Partecipazione alle commissioni
1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati

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possono, invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.
CAPO III
REFERENDUM DIRITTI DI ACCESSO
Art.59
Referendum
1.
Un numero di e