COMUNE DI LAVAGNA
STATUTO
Adottato - ai sensi dell'articolo 4 della Legge 08/06/1990 n. 142 - dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 106 del 09/10/1991 e n. 18 del 25/02/1992.
TITOLO
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI
ART. 1
IL COMUNE
Il Comune di Lavagna Ente autonomo e dotato di personalità giuridica nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, dalle leggi regionali e dal presente Statuto.
Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.
ART.2
CITTA'
Il Comune di Lavagna, in virtù del riconoscimento statuito con Regio Decreto del 12 Maggio 1889, ha diritto di fregiarsi del titolo di "Città".
ART. 3
TERRITORIO, POPOLAZIONE, GONFALONE E STEMMA
Il Comune di Lavagna costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori delle frazioni di Barassi, di Cavi, di S. Giulia Centaura, di Sorlana e del Capoluogo nel quale istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici.
Si considerano cittadini del Comune di Lavagna, tutti coloro che abbiano assunto la residenza anagrafica nel suo territorio, indipendentemente da qualsiasi altra condizione personale. Tutti i cittadini, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, hanno uguali diritti ed uguali doveri nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, approvati secondo legge.
ART. 4
FINALITA'
Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e, al fine di superare gli squilibri socio - economici, garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.
ART. 5
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SOCIALE
Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla difesa della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia, all'educazione necessaria per preservare la salute.
Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con specifica finalità di prevenire le esigenze, di rispondere alle giuste istanze delle categorie più indifese, bisognose e disagiate al fine del loro più conveniente ed idoneo inserimento nella vita sociale e nel campo del lavoro.
Il Comune promuove e garantisce, nell'ambito delle proprie competenze, ogni possibile intervento a tutela della sicurezza e della tranquillità civile, sociale e di lavoro ivi compresa qualsiasi iniziativa atta ad assicurare la libertà di ogni attività lavorativa.
Il Comune riconosce il ruolo primario della famiglia, favorisce l'istituzione di enti e di organismi, compresi quelli di volontariato e la creazione di idonee strutture e servizi.
ART. 6
TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO ED ARTISTICO
Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo, del sottosuolo e dell'atmosfera per eliminare tutte le cause di inquinamento.
Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico ed edilizio, garantendone il godimento da parte della collettività.
ART. 7
PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELL'ISTRUZIONE,
DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO
Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
Promuove, nell'ambito delle sue competenze, l'istruzione di tutti i cittadini e la loro permanente educazione umana e civile e collabora con l'opera di altri Enti educativi pubblici e privati.
Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di Enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso alle persone singole, agli enti, organismi, associazioni e alle organizzazioni di volontariato.
ht 5. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti, saranno disciplinati dal regolamento che dovrà prevedere, altresì, il concorso degli enti, organismi ed associazioni ai costi di gestione, salvo che non ne sia prevista l'eventuale gratuità per particolari finalità di carattere sociale perseguite dagli enti.
ART. 8
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti turistici, commerciali, industriali ed artigianali.
Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e privata, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo gli indirizzi e le priorità definiti dal Consiglio Comunale.
Attua un piano viario per garantire un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, turistiche ed ìologiche.
ht 5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
ht 6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, in applicazione delle leggi statali, regionali e delle disposizioni regolamentari comunali.
ART. 9
SVILUPPO ECONOMICO
Il Comune sviluppa le attività turistiche, alle quali attribuisce la quota prevalente della propria economia, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature, dei servizi turistici e ricettivi e del tempo libero.
Promuove e coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
Tutela e promuove lo sviluppo dell'industria, dell'agricoltura, della pesca e dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e a favorirne l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una una più equa remunerazione del lavoro.
Il Comune promuove forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi anche per favorire l'incremento dei posti di lavoro.
ART. 10
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE
Per la realizzazione ed il perseguimento delle proprie finalità istituzionali il Comune adotta, in linea di principio, il metodo e gli strumenti della programmazione.
Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato, della Regione e propri, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle categorie sociali, professionali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.
ART. 11
PARI OPPORTUNITA'
Il Comune attua nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, ogni possibile azione diretta a realizzare e a difendere una reale e sostanziale parità tra uomini e donne in ogni campo della vita economica e sociale.
ART. 12
PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, COOPERAZIONE
Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione.
Riconosce che presupposto della partecipazione E8 l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa, da definirsi con apposito regolamento.
Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, può attuare idonee forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
ART. 13
SERVIZI PUBBLICI
Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente ovvero risulti più vantaggioso ed opportuno, può disporre:
a) la costituzione di aziende o di istituzioni;
b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico;
c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione del servizio;
d) la concessione a terzi;
e) apposite istituzioni per l'esercizio di servizi sociali, non
aventi rilevanza imprenditoriale.
ART. 14
ALBO PRETORIO
Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
Il Segretario Comunale o un impiegato da lui delegato responsabile delle pubblicazioni.
TITOLO IIB0
L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
CAPO
I CONSIGLIERI COMUNALI
ART. 15
ORGANI
1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
ART. 16
IL CONSIGLIERE COMUNALE
Ciascun Consigliere Comunale rappresenta il Comune senza vincolo di mandato.
L'ammontare e le caratteristiche delle indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.
ART. 17
DOVERI DEL CONSIGLIERE
I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
I Consiglieri Comunali che non intervengono ad una intera sessione ordinaria, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.
ART. 18
POTERI DEL CONSIGLIERE
Il Consigliere Comunale ha il diritto di iniziativa nei casi previsti dalla legge.
Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende e degli enti da esso dipendenti tutte le notizie, le informazioni ed i documenti utili all'espletamento del mandato.
Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento.
E' tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
ART. 19
DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE
Le dimissioni del Consigliere Comunale devono essere presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dal momento in cui il Consiglio Comunale, su comunicazione del Sindaco, ne prende atto.
ART. 20
CONSIGLIERE ANZIANO
E' Consigliere Anziano il Consigliere che ha ottenuto la più alta cifra individuale di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.
ART. 21
GRUPPI CONSILIARI
I Consiglieri si organizzano in gruppi con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio. Ciascun gruppo esprime un proprio capogruppo che lo rappresenta in ogni sede consiliare.
In caso di mancata designazione, per gli adempimenti di legge, la documentazione amministrativa sarà inviata al Consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti all'interno della lista di appartenenza, a parità di voti al più anziano di età.
Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze e le caratteristiche di ciascun gruppo.
Le funzioni delle conferenze dei Capigruppo e le modalità delle relative convocazioni sono stabilite dal Regolamento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
ART. 22
IL CONSIGLIO COMUNALE
Le norme relative alla composizione, alla elezione, alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri Comunali sono stabilite dalla legge.
La durata in carica del Consiglio Comunale stabilita dalla legge.
Il Consiglio Comunale rimane in carica sino alla elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, culturale, sociale, economico ed ambientale del Comune e ne controlla l'attuazione.
ht 5. Le adunanze del Consiglio Comunale sono di prima e di seconda convocazione.
ht 6. Si ha la seconda convocazione qualora la prima sia andata deserta per mancanza del numero legale.
ART. 23
POTERI
Il Consiglio Comunale adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.
In particolare, il Consiglio Comunale ha competenza sui seguenti atti fondamentali:
t a) lo Statuto dell'Ente e delle Aziende Speciali, i Regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;
d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i) le determinazioni in ordine al ricorso al finanziamento mediante mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo per il funzionamento istituzionale dell'Ente;
m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri Funzionari;
n) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia ovvero da esso dipendenti o controllati;
o) ogni altro oggetto previsto dalla legge e dal presente Statuto.
L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
ART. 24
NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI
Nessuna deliberazione valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta, per legge o per Statuto o per Regolamento, una maggioranza qualificata o una maggioranza relativa.
Il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione e l'assunzione dei prestiti a lungo termine, con la maggioranza dei consiglieri assegnati.
Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
a) coloro che si astengono;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
ART. 25
PUBBLICITA' DELLE SEDUTE
Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
ART. 26
DELLE VOTAZIONI
Le votazioni hanno luogo con voto palese.
Le deliberazioni concernenti nomine di persone si prendono a scrutinio segreto, salvi i casi per i quali la legge dispone diversamente.
Il regolamento può stabilire altri casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.
ART. 27
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
Il Consiglio Comunale si articola in commissioni consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, realizzata mediante voto plurimo.
Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e dagli Enti ed Aziende dipendenti dal Comune, notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.
Le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonch dei Dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli Enti ed Aziende dipendenti.
ht 5. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti senza diritto di voto, salvo il caso in cui il Sindaco e gli Assessori non facciano parte di diritto della commissione.
ht 6. Alle commissioni consiliari permanenti, nei modi e nelle materie previste dal regolamento, possono essere attribuiti poteri deliberativi.
ART. 28
COMMISSIONE D'INCHIESTA
Commissioni speciali possono essere costituite su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.
La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della commissione, i poteri di cui munita, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.
ART. 29
REGOLAMENTO INTERNO
Le norme relative alla organizzazione, al funzionamento e alle procedure dei lavori del Consiglio Comunale, sono contenute in un regolamento approvato con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati. In mancanza, sufficiente, in una seconda votazione da tenersi entro 30 giorni, la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
La stessa maggioranza richiesta per le modificazioni del regolamento.
CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE
ART. 30
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
La Giunta Comunale si compone del Sindaco che la presiede e dal numero di assessori previsto dalla legge.
Nel numero di assessori previsto dalla legge, possono essere eletti assessori non più di due componenti scelti fra i cittadini che non fanno parte del Consiglio, tenuto conto che:
a) devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità e di
eleggibilità alla carica di consigliere comunale:
b) devono essere di chiara e comprovata capacità tecnica,
professionale, esperienza politico-amministrativa.
ART. 31
ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA
L'elezione del Sindaco e della Giunta avviene secondo la procedura ed i termini stabiliti dalla legge.
ART. 32
INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE
Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono quelle stabilite dalla legge.
ART. 33
DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI
Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.
In caso di morte, di decadenza o di rimozione del Sindaco, assume provvisoriamente le funzioni chi lo sostituisce e si fa luogo al rinnovo integrale della Giunta nelle forme, con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge.
ART. 34
REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE
La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.
Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
Il Sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve contenere l'indicazione di nuove linee politico-amministrative, con allegata la lista di un nuovo Sindaco e di nuovi Assessori.
ht 5. La mozione viene posta in discussione non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.
ht 6. La seduta pubblica ed il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.
ht 7. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione della nuova Giunta proposta.
ART. 35
DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI
Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori determinano la cessazione dalla carica dell'intera Giunta.
Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale e da tale data decorre il termine previsto dalla legge per l'elezione della nuova Giunta. Qualora le dimissioni siano presentate all'adunanza della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale, il termine suddetto decorre dal giorno della seduta stessa.
Entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni, il Sindaco convoca il Consiglio Comunale, per l'eventuale presa d'atto delle stesse e per l'elezione del nuovo esecutivo. In caso di inerzia protrattasi per ulteriori dieci giorni dalla data di scadenza di detti termini, il Consiglio convocato dal Consigliere anziano.
La Giunta dimissionaria resta in carica sino all'insediamento della nuova Giunta.
ART. 36
DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE
La decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore avviene per le seguenti cause:
a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità
alla carica di consigliere comunale;
b) negli altri casi previsti dalla legge.
L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta, senza giustificato motivo, decade dalla carica.
Fatta salva l'applicazione dell'articolo 7 della Legge 23 aprile 1981 n. 154, la decadenza pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
ART. 37
REVOCA DEGLI ASSESSORI
L'Assessore può essere revocato per deliberazione del Consiglio Comunale su motivata proposta per iscritto del Sindaco.
La seduta pubblica e deve aver luogo dopo il decorso del termine di dieci giorni dalla notificazione della proposta di revoca all'interessato.
Per la validità della votazione, espressa per appello nominale, occorre la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
ART. 38
ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA
L'attività della Giunta Comunale collegiale.
Su delega del Sindaco, gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione Comunale, suddivisi secondo la struttura organizzativa degli uffici e dei servizi.
Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti dei loro assessorati.
La Giunta Comunale prende atto della delega del Sindaco agli assessori con propria deliberazione avente valore di documento politico-amministrativo.
ht 5. La Giunta Comunale, su proposta del Sindaco, conferisce ad uno degli assessori le funzioni di sostituto del Sindaco, al fine di garantire la supplenza e la reggenza del Sindaco stesso in caso di sua assenza o impedimento o di vacanza dalla carica. In mancanza del Sindaco o del suo sostituto ne fa le veci l'Assessore più anziano di età.
ht 6. Le attribuzioni e le funzioni di cui ai precedenti commi quarto e quinto possono essere modificate con lo stesso procedimento.
7. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni agli
assessori e le successive modifiche.
ht 8. Ogni assessore, nell'ambito delle competenze che il Sindaco gli ha attribuito, ha il compito di attivare gli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale e le determinazioni della Giunta, sorvegliando la tempestiva preparazione e attuazione degli atti.
ht 9. Spetta all'Assessore di presentare alla Giunta o al Consiglio, per le relative deliberazioni, gli atti elaborati dai servizi di propria competenza. Emana gli atti relativi alle competenze delegategli relazionando periodicamente alla Giunta sull'andamento dei propri uffici e servizi e sui risultati raggiunti in relazione agli indirizzi politico-programmatici.
ht 10. La Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.
ART. 39
ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA
justrig La Giunta Comunale l'organo esecutivo del Comune.
92402. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio Comunale, al Sindaco, agli organi del decentramento ed agli organi burocratici.
92403. Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
92404. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
92405. La Giunta Comunale, tra l'altro e in particolare, ha competenza nelle seguenti materie:
a) esecuzione degli atti, delle deliberazioni e degli indirizzi politico-amministrativi assunti dal Consiglio Comunale;
b) acquisti, alienazioni immobiliari, appalti e concessioni previsti in atti fondamentali del Consiglio ed in genere tutti i contratti diretti all'acquisto, alla somministrazione e alla fornitura di beni e servizi a carattere continuativo anche se impegnano i bilanci per gli esercizi successivi;
c) locazioni attive e passive di immobili, relative concessioni o in comodato oneroso, anche se impegnano i bilanci per gli esercizi successivi;
d) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi, secondo le disposizioni di legge e regolamentari;
e) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale, nonchE9 applicazione dei relativi contratti collettivi di lavoro nell'ambito delle norme e dei regolamenti, il collocamento in quiescenza e l'interruzione del rapporto per ogni altra causa;
f) prelevamento dai fondi di riserva;
g) l'indizione dei concorsi e le assunzioni conseguenti del personale dipendente;
h) autorizzazione e delega al Sindaco per resistere in giudizio in ogni ordine e grado;
i) pareri in ordine al trasferimento di sede del Segretario Comunale.
ART. 40
ADUNANZE E DELIBERAZIONI
La Giunta Comunale convocata e presieduta dal Sindaco o da chi lo sostituisce.
La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
ht 5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati.
ht 6. Le deliberazioni di cui al secondo comma dell'articolo 45 della Legge 08/06/1990 n. 142 sono comunicate ai capigruppo consiliari mediante trasmissione di copia dei relativi verbali, contemporaneamente all'affissione all'Albo Pretorio.
CAPO IVB0
IL SINDACO
ART. 41
FUNZIONI
Il Sindaco il legale rappresentante dell'Amministrazione Comunale.
Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo, nei modi e nei casi previsti dalla legge. Ai fini del rilascio delle attestazioni e delle certificazioni che la legge gli affida, il Sindaco può delegare il Segretario Comunale oppure uno o più dipendenti comunali.
Esercita inoltre le funzioni attribuite o delegate al Comune dalla leggi statali, regionali e dal presente Statuto.
Per l'esercizio delle funzioni che precedono il Sindaco si avvale degli uffici e dei servizi comunali e del personale ad essi assegnato.
ht 5. In caso di assenza del Sindaco o del suo sostituto, ne fa le veci l'assessore anziano e, in mancanza degli Assessori, il consigliere anziano.
ART. 42
COMPETENZE
1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione Comunale:
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a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale;
ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno
dell'adunanza;
b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo
e coordinando l'attività degli assessori;
c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
d) indice i referendum comunali;
e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali
attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salva ratifica
della Giunta, promuove davanti all'Autorità Giudiziaria i
provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
g) provvede all'osservanza dei regolamenti;
h) rilascia attestati di notorietà pubblica;
i) può sospendere, con provvedimento motivato, i dipendenti del
Comune, riferendone alla Giunta nella sua prima adunanza;
l) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27
della legge 8 Giugno 1990 n. 142;
m) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente
Statuto e dalle leggi statali e regionali;
n) provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base
degli indirizzi espressi dal Consiglio o dalla Giunta Comunali,
al coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei
servizi pubblici, nonch degli orari di apertura al pubblico
degli uffici delle amministrazioni dello Stato.
ART. 43
DELEGATI
Il Sindaco, per particolari e determinate materie, può disporre incarichi e deleghe delle sue funzioni a taluni Consiglieri Comunali.
L'atto di delegazione, della quale viene data comunicazione al Consiglio Comunale, specifica i poteri dei delegati, i quali possono partecipare, senza diritto a voto, alle riunioni di Giunta ove vengono trattate le questioni oggetto della delega.
TITOLO IIIB0
PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA
CAPO
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE
ART. 44
LIBERE FORME ASSOCIATIVE
Il Comune riconosce il valore sociale e la funzione delle attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dagli Enti Locali. L'attuazione di questi principi sarà realizzata in conformità alle norme legislative e regolamentari.
Il Comune riconosce le formazioni e le aggregazioni sociali spontanee, sorte su base di frazione per la promozione e la tutela di valori e di interessi peculiari delle comunità locali.
Il Comune favorisce e riconosce, inoltre, la formazione di ogni altro organismo a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi di interesse collettivo, anche a domanda individuale.
ART. 45
CONSULTAZIONI
Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti, le associazioni dei lavoratori autonomi e delle libere professioni, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche, sociali e del volontariato.
Il regolamento stabilisce gli organismi (Consulte di settore, Forum dei cittadini,.........), le modalità, i termini e le materie della consultazione.
ART. 46
ISTANZA
Tutti i cittadini singoli ed associati possono proporre istanze al Comune, al fine di promuovere la soluzione di problemi connessi con il funzionamento di attività dell'Amministrazione Comunale o comunque attinenti ad interessi generali della collettività.
Il Sindaco affida l'istanza al Dirigente del settore interessato il quale provvede direttamente alla risposta, ovvero questi relaziona in merito alla Giunta Comunale se l'oggetto dell'istanza esorbita dalle proprie attribuzioni.
Il Regolamento stabilisce i termini e le modalità di risposta del Comune alle istanze dei cittadini.
ART. 47
PETIZIONE
Il Sindaco risponde in forma pubblica, nel corso di una seduta del Consiglio Comunale, ad una petizione, con i medesimi contenuti e finalità di cui al precedente art. 46, presentata da almeno cinquanta cittadini, dei quali risultino con chiarezza le generalità e la sottoscrizione.
Qualora ne faccia richiesta un gruppo consiliare, a seguito delle dichiarazioni del Sindaco, il Consiglio Comunale può discutere e votare un documento connesso all'oggetto della petizione.
Il regolamento stabilisce i requisiti di presentazione, i termini e le modalità di risposta alle petizioni dei cittadini.
ART. 48
PROPOSTA
Il Consiglio o la Giunta Comunale, in ragione della rispettiva competenza, adottano formale deliberazione in merito a proposte di provvedimento avanzate da almeno cento cittadini, dei quali risultino con chiarezza le generalità e la sottoscrizione.
Le proposte possono essere respinte in quanto siano illegittime, ovvero contrastino con le valutazioni di interesse pubblico o con gli indirizzi politico-amministrativi del Consiglio e della Giunta. In ogni caso la deliberazione di rigetto deve essere motivata e corredata dei rituali pareri dei Dirigenti.
Qualora la proposta sia ritenuta accoglibile nel merito, il Consiglio o la Giunta possono tradurla in formale atto deliberativo.
Il regolamento stabilisce i requisiti di ammissione, le forme di pubblicità ed ogni altro aspetto procedurale attinente alle proposte dei cittadini.
ART. 49
DIRITTO DI INIZIATIVA
L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli e in uno schema di deliberazione.
La proposta deve essere sottoscritta da almeno il cinque per cento della popolazione avente diritto al voto, risultante al 31 Dicembre dell'anno precedente.
L'iniziativa di cui al comma 1B0 si esercita, altresì, mediante la presentazione di proposte da parte di uno o più frazioni.
Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
a) revisione dello Statuto;
b) legislazione di carattere nazionale e regionale in ordine
all'ambiente e all'assetto del territorio;
c) tributi e bilancio;
d) espropriazione per pubblica utilità;
e) designazione e nomine.
ht 5. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
ht 6. Il Comune, nei modi stabiliti dal Regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine il Sindaco, se richiesto dai promotori della proposta, concede l'assistenza della Segreteria Comunale per la redazione del relativo schema o progetto, limitatamente alla formulazione tecnica.
ART. 50
PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELL'INIZIATIVA
La Commissione consiliare, alla quale il progetto d'iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale, entro il termine di novanta giorni.
Il Consiglio tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.
Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, esso convocato di diritto con le modalità previste.
ART. 51
REFERENDUM CONSULTIVO
E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale; escluso nei casi previsti dal precedente art. 49, comma quarto.
Hanno diritto alla sottoscrizione della richiesta e al voto, i cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso dei requisiti per essere iscritti nelle liste elettorali comunali.
Si fa luogo a referendum consultivo:
a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza
assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
b) qualora vi sia richiesta da parte del dieci per cento più uno
della popolazione avente diritto al voto, risultante al 31
dicembre dell'anno precedente.
La questione oggetto della consultazione referendaria dovrà essere sottoposta preventivamente al vaglio di una speciale Commissione di garanti composta di cinque membri, nominata dal Consiglio Comunale, la quale, a maggioranza assoluta, decide sulla ammissibilità o meno del referendum. La procedura per la nomina della Commissione ed i requisiti dei suoi componenti, ispirati a principi di specifica competenza e di massima imparzialità, saranno determinati dal regolamento, il quale fissa altresì le modalità ed i termini di raccolta delle firme e le relative procedure di controllo.
ht 5. La consultazione referendaria valida qualora ad essa partecipi la metà più uno della popolazione avente diritto al voto.
ht 6. L'esito della consultazione non impegnativo per il Comune se non vi abbia partecipato almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto e la proposta non sia stata accolta dalla maggioranza assoluta dei voti validi espressi.
ht 7. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta Comunale tenuta a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento attuativo del quesito sottoposto a referendum.
ht 8. La consultazione per i referendum consultivi non potrà avere luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
ART. 52
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento disciplinata dalla legge, il Comune e gli Enti ed aziende dipendenti sono tenuti, su richiesta, a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale E8 destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.
Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento. A tale fine, formulano istanza diretta all'ufficio procedente che valuta l'ammissibilità dell'intervento. Il
regolamento determina i casi, le forme ed i tempi, tenuto conto dello stato del procedimento e di ogni altra circostanza rilevata.
I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
Il responsabile del procedimento può procedere all'audizione degli interessati al fine di raccogliere, in eventuale contraddittorio, ogni elemento utile ai fini istruttori.
ART. 53
COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO Il Comune e gli Enti ed Aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
b) l'oggetto del procedimento;
c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e
prendere visione degli atti.
Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione stessa.
CAPO IIIB0
DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE
ART. 54
DIRITTO DI ACCESSO
Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità della propria azione amministrativa, il Comune garantisce ai cittadini l'accesso alla documentazione d'ufficio, nelle forme previste dal presente Statuto e secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia degli atti e dei documenti formati dall'Amministrazione Comunale o comunque da essa utilizzati ai fini della propria attività.
Non ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diversa disposizione di legge.
ART. 55
ATTI RISERVATI
Sono sottratti al regime di accesso gli atti individuati dal regolamento, la cui diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi ed imprese, nonch quelli riconosciuti tali dalla legge.
Il Sindaco può vietare, con propria temporanea dichiarazione, l'esibizione di atti e documenti anche non individuati come riservati dal regolamento, la cui diffusione possa ugualmente pregiudicare il diritto alla riservatezza di terzi.
La visione di atti riservati comunque consentita ai Consiglieri Comunali, salvo l'obbligo di mantenere il riserbo sul contenuto dei documenti esaminati, nonch a coloro che ne abbiano necessità al fine di curare propri interessi giuridicamente protetti.
ART. 56
TITOLARITA' DEL DIRITTO
Tutti i cittadini, singoli o associati, possono prendere visione ed estrarre copia delle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta e dei relativi allegati.
I diretti interessati hanno il diritto di accedere a tutti gli atti interni ed istruttori relativi ai procedimenti che li riguardano.
I titolari di un interesse giuridicamente qualificato possono accedere ai provvedimenti a contenuto particolare ed agli atti interni ai procedimenti relativi a terzi, a condizione che dichiarino la posizione giuridica fatta valere e le finalità dell'accesso.
ART. 57
MODALITA' DI ACCESSO
Le modalità di esercizio del diritto di accesso sono disciplinate dal regolamento, che si ispira al criterio di assicurarne la facilità e la speditezza, compatibilmente con l'esigenza di garantire il normale funzionamento degli uffici.
La visione degli atti gratuita. Il rilascio di copia subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione e dei diritti di ricerca, nella misura stabilita dal regolamento.
ART.58
RESPONSABILITA'
L'Amministrazione assicura il rispetto delle norme sull'accesso dei cittadini alla documentazione d'ufficio ed individua nel regolamento i soggetti responsabili dei relativi provvedimenti.
L'accesso deve essere consentito nei termini previsti dal regolamento. Esso può essere differito solo per cause di forza maggiore, in ragione della particolare natura del documento richiesto o di transitorie difficoltà organizzative degli uffici o sino a quando la conoscenza può impedire od ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. I motivi del ritardo devono essere comunicati all'interessato.
ART. 59
DIRITTO DI RISPOSTA
Ogni cittadino che ponga al Comune una richiesta scritta avente ad oggetto un qualsiasi atto dell'Amministrazione Comunale, sia pure di contenuto meramente informativo, ha diritto ad ottenere una risposta ugualmente scritta.
Il regolamento individua l'organo competente alla risposta ed i relativi termini e modalità.
ART. 60
DIRITTO ALL'INFORMAZIONE
Tutti i cittadini hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali una informazione chiara e completa in merito ai procedimenti che li riguardano, nonch ogni utile notizia in ordine alla fruibilità dei servizi e delle prestazioni erogate dal Comune.
Il Comune assicura a tal fine l'apertura al pubblico dei propri uffici e servizi, con orari articolati in modo da corrispondere alle affettive esigenze degli utenti.
Il Comune assume autonome iniziative di informazione rivolte alla generalità dei cittadini ovvero a determinate categorie sociali, al fine di garantire la piena attuazione di provvedimenti legislativi o di deliberazioni proprie o di altri enti che prevedono particolari opportunità nei settori dei servizi sociali, dell'occupazione e dei diritti civili, ovvero al fine di diffondere la conoscenza di dati in proprio possesso relativi alla situazione ambientale e alla salute dei cittadini.
ART. 61
DIRITTO DI CERTIFICAZIONE
Il Comune adotta le misure organizzative idonee ad assicurare la più estesa applicazione delle norme in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini, contenute nella legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.
Qualora risulti, nel corso del procedimento pendente presso un settore dell'Amministrazione Comunale, la necessità di acquisire, ai fini istruttori per l'adozione di provvedimenti propri dell'Amministrazione stessa, un atto o un certificato di competenza di altro settore, il Dirigente ha l'obbligo di provvedere d'ufficio all'acquisizione della documentazione necessaria esonerando l'interessato della relativa incombenza, salvo che la legge o i regolamenti non prevedano il pagamento di tasse o di diritti su tale documentazione o dispongano diversamente.
ART. 62
DIRITTI DI RECLAMO
Ogni cittadino che, nel rapporto con la struttura dell'Amministrazione Comunale, ritenga di essere stato leso nei diritti previsti dal presente Statuto o di aver altrimenti ricevuto un trattamento ingiusto o discriminatorio o comunque lesivo della propria dignità, può proporre reclamo scritto al Sindaco.
Il Sindaco dispone le indagini opportune al fine di accertare la fondatezza dei fatti denunciati, anche in funzione dell'eventuale azione disciplinare e assume le conseguenti determinazioni, dandone comunicazione scritta al cittadino entro i termini previsti dal regolamento.
ART. 63
UFFICIO DEI DIRITTI DEL CITTADINO
Al fine di assicurare l'effettivo esercizio dei diritti di informazione e di accesso e la trasparenza della propria azione amministrativa, il Comune, nell'ambito della riorganizzazione degli uffici, istituisce l' "Ufficio dei diritti del cittadino".
La struttura e i compiti dell'ufficio saranno stabiliti dal regolamento sugli istituti di partecipazione.
ART. 64
DIFENSORE CIVICO
Mediante accordo con i Comuni limitrofi può essere istituito un "Difensore Civico", quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle Amministrazioni Comunali e degli enti da loro dipendenti.
I compiti, le modalità di elezione, il funzionamento del suo ufficio, eventuali indennità e compensi sono disciplinati dalla convenzione istitutiva che prevede altresì la ripartizione delle spese relative tra gli enti; la quota parte di spese a carico del Comune di Lavagna sarà iscritta in apposito capitolo del relativo bilancio di previsione.
La convenzione dovrà in ogni caso prevedere:
a) l'incompatibilità della carica di Difensore Civico con
l'esercizio di qualsiasi attività professionale o commerciale e
con qualsiasi impiego pubblico o privato;
b) l'incompatibilità con le cariche di membro del Parlamento, di
Consigliere Regionale, Provinciale e Comunale, di membro del
Comitato Regionale di Controllo, di Amministratore di Enti o
Imprese a partecipazione pubblica o di imprese che comunque
intrattengono rapporti contrattuali con i Comuni o che dai
Comuni ricevano sovvenzioni.
La convenzione dovrà altresì prevedere le modalità della declaratoria di decadenza.
TITOLO IVB0
CAPO
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ART. 65
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI
Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario Comunale, ai Dirigenti e ai Capi Servizio.
Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed ìonomicità di gestione, secondo principi di professionalità e di responsabilità.
ART. 66
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
Gli uffici ed i servizi comunali sono disposti per moduli orizzontali di guisa che la struttura sovraordinata rappresenti la sintesi delle competenze di quelle subordinate, le quali agiscono per competenza propria.
In conformità ai principi, ai criteri ed ai profili fondamentali stabiliti dal presente Statuto, la struttura organizzativa degli uffici e dei servizi comunali demandata al relativo regolamento approvato dal Consiglio Comunale, il quale individua e determina, in relazione alle esigenze funzionali derivanti dalla complessità o dalle dimensioni delle attività, nonch dai contratti collettivi di lavoro, le varie articolazioni, fissando le competenze degli stessi e degli operatori addetti.
ART. 67
PERSONALE
I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dal Consiglio Comunale.
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.
Il regolamento disciplina tra l'altro:
a) La dotazione organica del personale;
b) le procedure per l'assunzione di personale;
c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
d) l'attribuzione al Segretario Comunale e ai Dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;
e) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina;
f) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne.
Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale e garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.
ART. 68
SEGRETARIO COMUNALE
Il Segretario Comunale sovrintende, dirige e coordina gli uffici ed i servizi comunali, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei predetti uffici e servizi e degli operatori addetti.
2. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta e del Consiglio ed responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e ne cura la loro attuazione.
Presiede le Commissioni Giudicatrici nei concorsi banditi per le qualifiche dirigenziali.
Dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici.
ht 5. Il Segretario Comunale, i Dirigenti ed i Capi Servizio esaminano collegialmente i problemi organizzativi e formulano agli organi comunali soluzioni e proposte.
ART. 69
VICE SEGRETARIO
Il Vice Segretario coadiuva il Segretario Comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento. In tali casi il Sindaco, con proprio decreto, provvede alla sostituzione, informandone il Prefetto.
E' nominato secondo le norme previste dal regolamento e riveste la qualifica dirigenziale apicale.
ART. 70
COMPITI DIRIGENZIALI
I Dirigenti sono direttamente responsabili dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'Amministrazione, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione.
I Dirigenti, nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate, agiscono all'interno della loro autonomia di decisione e di direzione.
Spetta, inoltre, ai Dirigenti:
a) presiedere le gare per acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni o appalti di opere pubbliche, con l'osservanza delle norme stabilite dal Regolamento per la disciplina dei contratti;
b) stipulare i contratti, per i quali stato redatto verbale di aggiudicazione in seguito a gara di asta pubblica o di licitazione privata e negli altri casi previsti dal Regolamento per la disciplina dei contratti;
c) presiedere le Commissioni di concorso, costituite e disciplinate dal Regolamento per l'assunzione del personale, fatti salvi i casi in cui presiede il Segretario Comunale;
d) esprimere il parere sulle proposte di deliberazione, ai sensi dell'articolo 53 della Legge 08 giugno 1990 n. 142;
e) curare la gestione degli stanziamenti di bilancio assegnati alla struttura amministrativa cui sono preposti;
f) adottare gli atti a rilevanza esterna, non espressamente riservati dalla legge agli organi istituzionali del Comune; rientrano in tali atti le licenze e le autorizzazioni di cui all'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
g) emanare istruzioni e circolari per l'applicazione di leggi e regolamenti;
h) partecipare, se richiesti, agli organi collegiali operanti nell'ambito dell'Amministrazione Comunale;
i) rappresentare il Comune, se nominati, in enti, aziende e società a partecipazione comunale.
ART. 71
INCARICHI DI DIRIGENZA
In caso di vacanza del posto dirigenziale o apicale richiedente alta specializzazione, il Comune può procedere all'assunzione a tempo determinato di personale esterno in misura comunque non superiore al trenta per cento dei posti previsti in organico per la qualifica dirigenziale.
L'assunzione disposta con deliberazione di Giunta Comunale che fissa la durata, in misura non superiore a tre anni e la retribuzione. Il rinnovo può essere disposto con motivazione della Giunta stessa.
I Dirigenti esterni devono possedere i requisiti previsti dal regolamento e sono soggetti alle norme stabilite, per i Dirigenti Comunali, dall'ordinamento e dal presente Statuto.
ART. 72
DIREZIONE DI AREE FUNZIONALI
Ove non previsto dal Regolamento, la Giunta Comunale individua le aree o i settori omogenei raggruppanti più uffici o servizi e conferisce l'incarico di direzione e di coordinamento delle predette aree o settori a dirigenti della qualifica apicale.
La stessa deliberazione, che può prevedere anche la direzione ed il coordinamento di più aree o settori, determina, altresì, l'ammontare del trattamento economico aggiuntivo.
L'incarico, che si aggiunge alla direzione dell'ufficio o del servizio, revocabile in qualunque tempo con provvedimento motivato della Giunta Comunale.
ART. 73
DIVIETO DI ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI
Salvo che la legge o i regolamenti non dispongano altrimenti, l'ufficio di Segretario Comunale, di impiegato e di salariato del Comune, incompatibile con ogni altro ufficio retribuito a carico dello Stato o di altro Ente.
Con la qualifica di Segretario Comunale, di impiegato e di salariato del Comune altresì incompatibile qualunque impiego privato, l'esercizio di qualunque professione, commercio o industria, la carica di Amministratore, Consigliere di
Amministrazione, Commissario di Sorveglianza, Sindaco o altro consimile, sia o non sia retribuita, in tutte le società costituite a fini di lucro.
Possono peraltro i medesimi, previa autorizzazione della Giunta Comunale, far parte della amministrazione di società cooperative, o essere prescelti come periti tecnici o arbitri. Per le perizie e gli arbitrati, l'autorizzazione deve concedersi, da parte della Giunta Comunale, caso per caso.
ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE
ART. 74
COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE
La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza la costituzione o la partecipazione del Comune ad Enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli Enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed ìonomicità di gestione.
Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, si applicano le norme previste dalla legge.
Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un Ente, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo
dei consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla
contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.
I rappresentanti del Comune negli enti di cui ai primo comma debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
ht 5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge e dai rispettivi regolamenti.
ht 6. Il Comune, su deliberazione del Consiglio Comunale, può attuare e sottoscrivere accordi di programma con altri Comuni limitrofi.
ART. 75
ISTITUZIONI
L'istituzione organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, sportivi e culturali, dotato di autonomia gestionale.
L'istituzione informa la propria attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
Essa inoltre ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
ht 5. Il Comune approva il regolamento che disciplina l'elezione ed il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici della istituzione, nonch l'attribuzione di indennità e compensi.
ART. 76
VIGILANZA E CONTROLLI
Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali ai sensi dell'art. 23 della legge n. 142 dell'8/06/1990.
Spetta alla Giunta Municipale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.
La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta Comunale ed ai Revisori dei Conti, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione ìonomica-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.
ART. 77
PERSONALE
Fatto salvo quanto diversamente previsto, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale maggioritaria, sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica.
TITOLO VB0
L'ORDINAMENTO FINANZIARIO
ART. 78
DEMANIO E PATRIMONIO
Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.
La gestione dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile deve informarsi a criteri di trasparenza, efficienza ed ìonomicità, secondo le modalità indicate nell'apposito regolamento.
ht 5. Le modalità di gestione delle singole categorie di beni sono stabilite nel regolamento.
ART. 79
BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 4B0, del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto o comodato, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.
I beni del patrimonio disponibile possono essere alienati ove non assicurino il conseguimento di obiettivi rilevanti per il Comune, al fine di consentire il miglior impiego delle risorse.
ART. 80
CONTRATTI
La stipulazione dei contratti da parte del Comune preceduta da apposita deliberazione indicante il fine, l'oggetto, la forma del contratto e le clausole ritenute essenziali, nonch le modalità di scelta del contraente.
Le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.
I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la loro stipulazione.
Il regolamento disciplina i procedimenti per la scelta del contraente, nonch le modalità e le clausole delle singole figure contrattuali, in modo da assicurare la trasparenza e la parità di condizioni dei soggetti interessati, sia nei procedimenti aperti che in quelli ristretti.
ART. 81
CONTABILITA' E BILANCIO
L'ordinamento finanziario e contabile del Comune disciplinato dalla legge. In apposito regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, sono contenute le norme che disciplinano le attività economiche, finanziarie e patrimoniali.
Alla gestione del bilancio provvede la Giunta Comunale, collegialmente e a mezzo dell'Assessore competente.
I bilanci ed i rendiconto degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta Comunale. Il regolamento può prevedere che essi vengano discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio ed al Conto Consuntivo del Comune.
I Consorzi ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta Comunale il bilancio preventivo e il Conto Consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto Consortile. Il regolamento può prevedere che il Conto Consuntivo sia allegato a quello del Comune.
ART. 82
CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO
Il controllo economico-finanziario del Comune affidato al Collegio dei Revisori dei Conti.
Esso, attraverso costanti rapporti con il Sindaco, l'Assessore competente ed i Dirigenti collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di vigilanza e di indirizzo e lo informa, tramite il Sindaco o l'Assessore competente sull'andamento della gestione economica e finanziaria e sugli esiti della costante sorveglianza esercitata sulla regolarità contabile e finanziaria.
Indica e propone le soluzioni tecniche idonee al pareggio di eventuali squilibri gestionali ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
I Dirigenti sono tenuti a verificare, nei termini previsti dal regolamento, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.
ht 5. In conseguenza, i predetti Dirigenti predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi al competente assessore.
ART. 83
CONTROLLO DI GESTIONE
La Giunta Comunale, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, dispone, nei termini previsti dal regolamento rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.
La Giunta Comunale trasmette, nei termini previsti dal regolamento, al Consiglio Comunale ed al Collegio dei Revisori dei conti una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte "Entrata" e nella
parte "Spesa", degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.
Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti di competenza e di cassa.
TITOLO VIB0
L'ATTIVITA' NORMATIVA
ART. 84
AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI
I regolamenti di cui all'art. 5 della legge 8 Giugno 1990 n. 142, incontrano i seguenti limiti:
a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed
i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali
e regionali e con il presente Statuto;
b) non possono contenere norme a carattere particolare;
c) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga
espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
d) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perch il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.
Spetta ai singoli assessori preposti alle rispettive attività dell'amministrazione comunale adottare le misure per l'applicazione dei regolamenti.
ART. 85
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI
L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta Comunale, alle singole frazioni ed ai cittadini, ai sensi dell'art. 49 del presente Statuto.
I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, fatti salvi i casi in cui la competenza attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge o dal presente Statuto.
I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.
Il Consiglio Comunale approva i regolamenti, nel rispetto della legge e dello Statuto, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, salvo quelli per i quali non sia prevista dalla legge o dal presente Statuto una maggioranza diversa.
TITOLO VIIB0
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 86
REGOLAMENTI OBBLIGATORI
Per assicurare che lo svolgimento della propria azione e perch il funzionamento dei propri organi avvenga nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e di certezza del diritto, il Comune si dota di propri regolamenti relativi ai singoli settori dell'attività amministrativa, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente Statuto.
Sono regolamenti obbligatori del Comune, oltre a quelli specificatamente previsti dalla legge:
a) regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
b) regolamento sugli istituti della partecipazione e sulle
consultazioni referendarie;
c) regolamento sulla gestione contabile e patrimoniale;
d) regolamento per la disciplina dei contratti;
e) regolamento sugli atti amministrativi e sul diritto di accesso
alla documentazione d'ufficio;
f) regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
g) regolamento organico del personale.
ART. 87
ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO
Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
ART. 88
REVISIONI DELLO STATUTO
Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale con le stesse modalità e procedure stabilite per l'approvazione dello stesso.
Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non valida se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.
ART. 89
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Il regolamento interno del Consiglio Comunale deliberato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto;
Il regolamento sugli istituti della partecipazione e sulle consultazioni referendarie dev'essere deliberato entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.
Decorso un biennio dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Comunale, esperite le opportune consultazioni, verifica la rispondenza dello Statuto agli interessi ed alle necessità della comunità locale e adotta le conseguenti determinazioni.
ART. 90
PRECISAZIONE
Il termine "Comune" contenuto nel presente Statuto, avente il significato di Ente Locale e non seguito dalla denominazione dell'Ente, deve ritenersi riferito al Comune di Lavagna.