COMUNE DI PIEVE LIGURE
STATUTO
ELEMENTI COSTITUTIVI
Art.1
AUTONOMIA STATUTARIA
1. Il Comune di Pieve Ligure è un Ente Locale Autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli
interessi e ne promuove lo sviluppo, nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi generali
dello Stato. E’ dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché
autonomia impositiva e finanziaria, nell’ambito dello Statuto, dei Regolamenti e delle leggi di coordinamento
della finanza pubblica.
2. Il Comune, nell’ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, rappresenta la Comunità Pievese nei
rapporti con lo Stato Italiano, con la Regione Liguria, con la Provincia di Genova e con gli altri Enti o
soggetti pubblici e privati e nei confronti della Comunità internazionale.
3. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con Legge dello Stato e della regione,
secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che
possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni
sociali.
Art. 2
FINALITA’
1. Il Comune cura e promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria
comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. a) Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato
sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti turistici e commerciali,
agricoli ed artigianali, compatibili con i valori ambientali.
b) Realizza piani di sviluppo dell’edilizia residenziale, al fine di assicurare il diritto all’abitazione.
c) Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le
esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
d) Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della
popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e
turistiche.
e) Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
f) Esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli
strumenti predisposti dalle Leggi statali e regionali.

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3. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e
garantisce la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali
all’amministrazione.
4. Il Comune tutela e promuove lo sviluppo dell’artigianato, con particolare riguardo a quello artistico;
adotta iniziative atte a stimolarne l’attività e a favorirne l’associazionismo.
5. Il Comune sviluppa le attività turistiche, promovendo il rinnovamento e l’ordinata espansione delle
strutture e dei servizi turistici e ricettivi.
6. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
a) al superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;
b) alla promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica , pubblica e privata anche
attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
c) alla tutela e allo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel
proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
Art. 3
PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune favorisce ed incentiva il volontariato; garantisce un accesso privilegiato alle associazioni
operanti nel settore dei servizi sociali.
3. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della
Regione Liguria, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali
operanti nel suo territorio e nell’Area Metropolitana Genovese.
4. I rapporti con gli altri Comuni, la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione,
complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia, anche al fine sia di migliorare la
qualità dei servizi, sia di ottimizzare le proprie risorse, ridurre le spese e accorpare la gestione dei
servizi.
Art.4
TERRITORIO E SEDE COMUNALE
1. Il Comune è costituito dagli agglomerati di Pieve Alta e Pieve Bassa, storicamente riconosciuti dalla
Comunità.
2. Il territorio del Comune ha una superficie di Kmq. 3,5 e confina con i Comuni di Bogliasco e Sori.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Roma, 54.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto
eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria
sede.
5. La modifica della denominazione degli agglomerati e delle località o della sede comunale può
essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

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Art.5
ALBO PRETORIO
1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad “Albo
Pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai
regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integrità e la facilità di lettura.
3. Il Responsabile dei Servizi Generali cura l’affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di
un messo comunale e, su dichiarazione di questo, ne attesta l’avvenuta pubblicazione.
Art.6
STEMMA E GONFALONE
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome: Comune di Pieve Ligure come risulta nel
Decreto Legge n.220 in data 31.10.1946 e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri data 24.02.1956.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogniqualvolta sia necessario rendere ufficiale la
partecipazione del Comune ad una particolare iniziativa, il Sindaco o un Suo delegato,
accompagnati dal Messo Comunale, esibiscono il gonfalone comunale.
In caso di assenza del Messo suppliscono gli agenti di Polizia Municipale.
3. L’uso e la riproduzione di tali simboli sono consentiti solo per fini istituzionali. Il loro uso e
riproduzione per fini non istituzionali deve essere autorizzato della Giunta Municipale.

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PARTE I
ORDINAM ENTO STRUTTURALE
TITOLO I– ORGANI ELETTIVI
Art.7
ORGANI
1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. Le attribuzioni degli Organi del Comune sono quelle determinate dalla Legge e dal presente
Statuto.
Art.8
CONSIGLIO COMUNALE
1. Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e controllo politico – amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
Art.9
COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI
1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla Legge e svolge le sue
attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel
presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. In particolare il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è
disciplinato dal relativo regolamento, a cui si rimanda.
3. Impronta l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di
assicurare il buon andamento e l’imparzialità e alla corretta gestione amministrativa.
4. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo degli strumenti della programmazione,
perseguendo il raccordo con la programmazione dell’area metropolitana genovese, regionale e
statale.

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5. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi da raggiungere e la
destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.
6. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
7. Nella seconda adunanza del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta
al Consiglio stesso le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso
del mandato. Il Consiglio Comunale discute ed approva, in apposito documento, gli indirizzi
generali di governo con voto palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati
8. Il Consiglio comunale viene convocato entro i 15 giorni successivi a quello di approvazione degli
indirizzi generali di governo per definire ed approvare gli indirizzi per la nomina e la designazione,
da parte del Sindaco, dei rappresentanti del comune presso Enti, aziende ed Istituzioni.
9. Il Consiglio Comunale provvede entro il 30 settembre di ogni anno ad effettuare la ricognizione
sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica degli equilibri finanziari secondo quanto previsto
dagli artt. 17 e 18 del Regolamento comunale di Contabilita’ .
Art.10
MINORANZE
1. Nel Comune di Pieve Ligure le minoranze sono garantite nell’esercizio dei diritti e nella
partecipazione alla vita ed alla dialettica democratica secondo le disposizioni stabilite nel
Regolamento a cui si rimanda.
Art.11
PRIMA SEDUTA
1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro 10 giorni dalla proclamazione degli
eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di
convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto. La seduta è convocata e presieduta dal
sindaco.
2. Il Sindaco nomina, con decreto da pubblicarsi all’Albo Pretorio, i componenti della Giunta
Comunale, tra cui il Vicesindaco, entro la data fissata per la prima adunanza del Consiglio
Comunale.
3. Nella prima seduta il Consiglio procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco, indi il
Sindaco presta giuramento. Ove taluni Consiglieri non siano convalidati, il Consiglio Comunale
provvede, nella seduta, alle necessarie surroghe.
4. Il Sindaco dà quindi comunicazione al Consiglio della nomina dei componenti della Giunta
Comunale. Il Consiglio Comunale prende atto della comunicazione di nomina della Giunta.
Art.12
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, cui compete altresì la fissazione dell’adunanza.
2. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
a. per iniziativa del Sindaco;

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b. su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica.
3. Nei casi in cui alla precedente lettera b), l’adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data
in cui è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il
Consiglio può essere convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti, dal Prefetto,
previa diffida.
4. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In
questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della
maggioranza dei Consiglieri presenti.
Art.13
ORDINE DEL GIORNO
1. L’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme
del regolamento. Gli adempimenti riservati al Sindaco nell’articolo precedente e nel presente sono
assolti dal Vicesindaco in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco.
Art.14
CONSEGNA DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE
1. L’avviso di convocazione con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all’albo pretorio e
recapitato dal Messo comunale al domicilio dei Consiglieri. Tale recapito è comprovato dalla
dichiarazione del Messo.
2. I termini del recapito sono i seguenti:
a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l’adunanza;
b) almeno 24 ore prima dell’adunanza, per i casi d’urgenza e per gli oggetti da trattarsi in
aggiunta ad altri già iscritti all’ordine del giorno.
Si osservano le disposizioni dell’art. 155 del Codice Civile.
Art.15
COMMISSIONI
1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento, la loro
composizione nel rispetto del criterio proporzionale, le modalità di designazione del Presidente e le
forme di pubblicità dei lavori e delle proposte e decisioni.
3. Nel caso la Commissione svolga funzioni di controllo e di garanzia, la Presidenza sarà attribuita ad
un Consigliere espresso dai Gruppi Consiliari di opposizione.
4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi
associativi, funzionari e rappresentanti di forza sociali, politiche ed economiche per l’esame di
specifici argomenti.
5. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogniqualvolta questi lo richiedano.
6. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può istituire al suo interno
Commissioni speciali per svolgere inchieste sull’attività amministrativa del Comune.

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Art.16
ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI
1. Compito principale delle Commissioni permanenti è l’esame preparatorio degli atti deliberativi del
Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell’organo stesso.
2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l’esame di materiale relativo a
questioni di carattere particolare e/o generale individuate dal consiglio Comunale. Il
Regolamento dovrà disciplinare l’esercizio delle seguenti attribuzioni:
la nomina del Presidente della Commissione;
le procedure per l’esame e l’approfondimento di proposte di deliberazione loro assegnate
dagli organi del Comune;
forme per l’esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per
determinazione dell’organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia
ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed
elaborazioni di proposte.
Art.17
CONSIGLIERI
1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla Legge; essi rappresentano
l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. E’ Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, ai sensi dell’art.72 –
comma quattro – del T.U. della Legge per la composizione e la elezione degli organi delle
Amministrazioni Comunali, approvato con D.P.R. 16.5.1960, n. 570, con esclusione del Sindaco
neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte
immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono
irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e
non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate
deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si
fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del
consiglio a norma dell'articolo 141 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267.
Art.18
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI
1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa deliberativa e di controllo del
Consigliere Comunale, previsti dalla Legge, sono disciplinati dal regolamento.
2. Il Consigliere può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
3. L’esame delle proposte di deliberazione è subordinato ai pareri previsti dalla Legge, in
osservanza al principio del “giusto procedimento”.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

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5. Il Sindaco o l’Assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad
ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità di presentazione
di tali atti sono disciplinate dal regolamento Consiliare.
6. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici tutte le notizie e le informazioni in loro
possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi
specificatamente determinati dalla Legge.
Art.19
GRUPPI CONSILIARI
1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto stabilito nel regolamento e ne danno
comunicazione al Sindaco. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i
gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni, ed i relativi capigruppo sono
individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di
voti per ogni lista. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative
attribuzioni.
Art.20
MODALITA’ DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
1. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale deve essere approvato con la
maggioranza assoluta.
Art.21
GIUNTA COMUNALE
1. La Giunta collabora con il Sindaco, seguendo le sue direttive e gli indirizzi generali del Consiglio,
attraverso l’adozione di deliberazioni collegiali.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell’efficienza.
3. Adotta tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge
al Consiglio e che non ricadano nelle competenze previste dallo Statuto, del Sindaco o degli organi
di decentramento.
4. Svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
5. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale e riferisce annualmente
allo stesso sulla propria attività.
6. Adotta il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal
Consiglio Comunale.
7. Adotta il piano esecutivo di gestione (PEG).
8. E’ competente in via esclusiva sull’autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio in nome e per conto
del Comune in ogni suo grado.
9. Nomina i membri delle Commissioni Comunali.

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Art.22
NOMINA DELLA GIUNTA
1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui il Vicesindaco, assicurando la presenza di
entrambi i sessi, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva
all’elezione.
2. I soggetti chiamati alla carica di Vicesindaco o assessore devono:
essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere
Comunale;
non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del
Sindaco;
3. Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non
necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal sindaco la relativa
sostituzione.
4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori. L’atto con cui il Sindaco revoca uno o più Assessori
deve essere opportunamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario.
5. L’atto di revoca è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva, unitamente al nominativo
del nuovo o dei nuovi Assessori.
Art.23
DECADENZA DELLA GIUNTA E MOZIONE DI SFIDUCIA
1. Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione o il decesso del Sindaco comportano la
decadenza della Giunta.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di
sfiducia votata per appello nominale e approvata a maggioranza assoluta dei componenti il
Consiglio.
3. La mozione deve essere presentata per iscritto motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei
Consiglieri assegnati , senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la Segreteria che
provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai Capigruppo Consiliari, entro le 24 ore
successive.
4. La convocazione del consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10
giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano il giorno successivo a quello in cui è stata approvatala mozione di
sfiducia.
6. Il Segretario comunale informa il prefetto per gli adempimenti di competenza.
7. L’atto di approvazione della mozione di sfiducia è rimesso al competente organo di controllo entro
i cinque giorni feriali successivi alla data di emissione.
8. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal Consigliere Anziano.
Art.24
COMPOSIZIONE

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1. La Giunta è composta dal sindaco che la presiede e da un numero massimo di 4 Assessori,
compreso il Vicesindaco. E’ garantita la presenza nella Giunta di entrambi i sessi, ove ne ricorrano i
presupposti.
2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei
requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. L’Assessore non
Consigliere è scelto da l Sindaco, in ragione di comprovate competenze culturali e tecnico –
amministrative. L’Assessore non Consigliere partecipa alle sedute del Consiglio Comunale senza
diritto di voto.
Art.25
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
1. La Giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto
degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
Art.26
ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA
1. L’attività della Giunta Comunale è collegiale.
2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell’Amministrazione Comunale, raggruppati per settori
omogenei.
3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti dei
loro Assessorati.
4. Le attribuzioni dei singoli Assessori e le funzioni di Vicesindaco sono stabiliti dal Sindaco con il
Decreto di nomina della Giunta.
5. Le attribuzioni e le funzioni di cui al precedente comma possono essere modificate con analogo
provvedimento sindacale.
6. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni della Giunta e le successive modifiche.
7. La Giunta può adottare un regolamento per l’esercizio della propria attività.
Art.27
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l’intervento della metà dei componenti in carica ed
a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente
dalle Leggi e dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio
segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale
fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da
questi svolta.
3. Le sedute del consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano

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essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su “persone”, il Presidente dispone la trattazione
dell’argomento in “seduta non pubblica”.
4. L’istruttoria e la documentazione di deliberazione, il deposito degli atti a corredo delle proposte di
deliberazione sono curate dai Responsabili di Servizio; l’esame delle proposte di deliberazione e
degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse è subordinato all’emissione dei
pareri tecnici e contabili previsti dalla Legge. La verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della
Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal
regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di
incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato
dal Presidente.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente, dal segretario e dal componente più anziano d’età
fra i presenti.
Art.28
SINDACO
1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione del Comune di cui ha la rappresentanza,
eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell’attività degli Assessori e delle
strutture gestionali esecutive.
3. La legge disciplina le modalità di ineleggibilità all’ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di
cessazione della carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnati dal presente Statuto e dai regolamenti,
attribuzioni quali organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle
competenze connesse all’ufficio.
5. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio, nella seduta di
insediamento indossando la fascia tricolore, giurando di osservare lealmente la Costituzione
Italiana.
6. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al vicesindaco che provvede a riunire il Consiglio
entro il decimo giorno feriale successivo.
7. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio,
divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica di Sindaco.
In tal caso si procede allo scioglimento del relativo Consiglio, con contestuale nomina di un
Commissario.
8. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta
decade e si procede allo scioglimento del Consiglio, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica
sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni
del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
Art.29
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Sindaco:
a) convoca la prima seduta del consiglio comunale entro 10 giorni dalla proclamazione degli
eletti, per una data ricompressa nei dieci giorni successivi alla convocazione;

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b) nomina e revoca il Vicesindaco e gli Assessori dandone comunicazione al Consiglio
comunale nella prima seduta successiva alle elezioni;
c) convoca e presiede la Giunta fissandone l’ordine del giorno;
d) nomina, designa, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio , e revoca i rappresentanti
del comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal
Consiglio;
e) Stipula gli accordi di programma;
f) Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale
e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi
commerciali, dei pubblici esercizi e dei pubblici servizi, nonché,d’intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico
degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi
con le esigenze complessive e generali degli utenti.
g) Rappresenta in giudizio il Comune, salvo le competenze attribuite al Segretario Comunale,
per le azioni possessorie ed i provvedimenti cautelativi;
h) Nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell’apposito Albo;
i) Conferisce e revoca al segretario Comunale, se lo ritiene opportuno le funzioni di Direttore
Generale, nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina
del Direttore;
j) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali
di collaborazione esterna secondo criteri di competenza specifica e di capacità direzionale,
applicando le modalità e gli altri criteri stabiliti dal capo III del D. Lgs. 18/8/2000, n.267,
da questo Statuto e dal Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
k) Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti;
l) Vigila sul servizio di Polizia Municipale;
m) Convoca i comizi per i referendum consultivi (se istituiti);
n) Emette provvedimenti in materie di occupazione, d’urgenze, espropri, che per la legge,
genericamente, assegna alle competenze del Comune;
p) Assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la Giunta.
Art.30
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
1. Il Sindaco:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche
amministrative sull’intera attività del Comune;
c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
d) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le
istituzioni e le società per azioni appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali delle
stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
e) collabora con il Revisore dei Conti del comune per definire le modalità di svolgimento delle
sue funzioni nei confronti delle istituzioni pubbliche e dell’ente;
f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali,
istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi

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indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
Art.31
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE
1. Il Sindaco:
a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del
consiglio comunale e lo presiede ai sensi del Regolamento. Quando la richiesta è formulata
da un quinto dei Consiglieri provvede alla convocazione nei termini di legge;
b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina
regolamentare;
c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di
partecipazione popolare dal sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle Leggi;
d) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede;
e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più
Assessori (e/o Consiglieri Comunali);
f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate
ad Assessori, al Segretario Comunale e/o Direttore Generale e a dipendenti espressamente
incaricati.
g) Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.
Art.32
VICESINDACO
1. Il Vicesindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o
sospeso dall’esercizio della funzione ai sensi dell’art.59 del decreto legislativo 18/8/2000, n.267.
2. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta
decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica
sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni
del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
3. Nel caso di dimissioni del Sindaco, divenute irrevocabili trascorsi venti giorni dalla presentazione al
Consiglio, lo stesso viene sciolto con contestuale nomina di un Commissario.
4. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi
previsti dalla legge.
Art.33
DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E CONSULENZA
1. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi e assumere
consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza
del Comune.
TITOLO II – ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
CAPO I – SEGRETARIO COMUNALE

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Art.34
NOMINA
1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto
nell’apposito Albo.
2. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il
Segretario cessa automaticamente dall’incarico con la cessazione del mandato del Sindaco,
continuando a esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario.
3. La nomina è disposta non prima di sessanta e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento
del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.
Art.35
RUOLO E FUNZIONI
1. Il Comune ha un Segretario titolare dipendente dall’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei
Segretari comunali e provinciali.
2. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico –
amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione
amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
3. Per le ulteriori attribuzioni al Segretario Comunale si rimanda al regolamento degli Uffici e dei
Servizi.
Art.36
DIRETTORE GENERALE
1. E’ consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni
le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovra’
provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore
generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario.
Art.37
REVOCA
1. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione
della Giunta, per violazione dei doveri d’ufficio.
CAPO II
UFFICI

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Art.38
PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI
1. L’Amministrazione del Comune si attua per obiettivi e deve essere uniformata ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti bensì per progetti – obiettivo e per
programma;
b) analisi ed individuazione della dotazione organica dell’Ente.
c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima
flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna; il
regolamento dovrà altresì individuare le modalità e le forme più appropriate per realizzare una
struttura che consenta di gestire la “comunicazione” interna ed esterna dell’Ente comunale.
Art.39
STRUTTURA
1. L’organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell’Ente secondo le norme del
regolamento, è articolata in servizi e uffici, questi ultimi anche appartenenti a servizi diversi,
collegati funzionalmente, al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
Art.40
PERSONALE
1. L’Amministrazione comunale promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale
attraverso l’ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la
responsabilità dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell’ente che danno esecuzione alle Leggi
ed allo Statuto.
3. Il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, a cui si rimanda, disciplina in generale:
a. La struttura organizzativo – funzionale;
b. La dotazione organica del personale ed i profili professionali;
c. Le modalità di accesso;
d. I procedimenti disciplinari;
e. I criteri e le modalità per la nomina, da parte del Sindaco, dei Responsabili dei Servizi,
l’affidamento di incarichi e le collaborazioni esterne;
f. L’attribuzione ai responsabili dei Servizi della responsabilità gestionale e di quanto richiesto
per il conseguimento degli obiettivi fissati dall’Amministrazione, relativi alle competenze del
servizio diretto;
g. L’attribuzione, ai Responsabili dei Servizi, dei poteri di adozione di atti e dei provvedimenti
amministrativi che impegnino l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione

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finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione
delle risorse umane e strumentali.
h. Il controllo di gestione affidato ad un apposito Nucleo di Valutazione;
Art.41
PARI OPPORTUNITA’
1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
a. Promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, negli organi collegiali del
Comune, nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni da esse dipendenti;
b. riserva alle donne almeno un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne
e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all’art. 35 comma 3 lett. e) del D.
Lgs. 30/3/2001 n.165. L’eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente
motivata;
c. adotta propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità di uomini e donne sul
lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento Funzione Pubblica;
d. garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di
aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici,
adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la
conciliazione fra vita professionale e vita familiare;
e. può finanziare programmi di azioni positive e l’attività dei Comitati pari opportunità
nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio;
f. adotta, secondo le modalità di cui all’art.10 del D.Lgs. 29/1993, tutte le misure per attuare
le direttive della Unione Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto
disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica.
TITOLO III – SERVIZI
ART.42
FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI
1. L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale,
promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta
attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del
Comune, ai sensi di Legge.
2. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia
opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b. in concessione a terzi e/o in appalto a soggetti privati, quando sussistano ragioni tecniche,

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economiche e di opportunità sociale;
c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed
imprenditoriale;
d. a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico
locale costituite o partecipate dall’Ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna
in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti
pubblici o privati;
f. a mezzo di societa’ per azioni senza il vincolo della proprieta’ pubblica maggioritaria.
3. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione
comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla Legge e dal presente Statuto.
4. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in
concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società per azioni.
5. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzioni,
l’affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante
convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.
6. Il Comune può dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse
ai suoi fini istituzionali, avvalendosi dei principi e degli strumenti del diritto.
7. Nell’organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione,
partecipazione e tutela degli utenti.
ART.43
GESTIONE IN ECONOMIA
1. L’organizzazione e l’esercizio dei servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi
regolamenti.
ART.44
AZIENDA SPECIALE
1. L’azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia
imprenditoriale, e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di
aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
3. L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall’apposito Statuto e
da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle
aziende.
4. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore, al
quale compete la responsabilità gestionale.
5. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi
stabiliti dal consiglio comunale tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a Consigliere
Comunale, ma che non appartengono al Consiglio Comunale, e con comprovate esperienze di
amministrazione.
6. Il Consiglio Comunale nomina il collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e

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determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali
per la determinazione delle tariffe per la funzione dei beni e servizi.
7. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto
consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
8. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati per gravi violazioni di legge,
documentata inefficienza o per attività difforme rispetto agli indirizzi ed alle finalità
dell’amministrazione approvate dal consiglio comunale.
9. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del
territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità
dei servizi.
10. Il Comune può, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali in società per azioni, di cui può
restare azionista unico per un periodo comunque non superiore a 2 anni dalla trasformazione.
ART.45
ISTITUZIONE
1. L’istituzione è un organismo strumentale del Comune per l’esercizio di servizi sociali, dotato di
autonomia gestionale.
2. Gli organi dell’istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore al quale
compete la responsabilità gestionale.
3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell’istituzione sono nominati dal Sindaco sulla base
degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, tra coloro che non rientrino nei casi di ineleggibilità
od incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l’elezione a Consigliere Comunale.
4. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la
durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di amministrazione,
nonché le modalità di funzionamento dell’organo e le modalita’ di nomina del Direttore.
5. Il Consiglio provvede alla adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal
regolamento.
ART.46
GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI
1.Il Comune sviluppa rapporti con altri comuni ed Enti per promuovere e ricercare le forme associative più
appropriate tra quelle previste dalla Legge in relazione alle attività, ai servizi alle funzioni da svolgere e agli
obiettivi da raggiungere.
TITOLO IV - CONTROLLO INTERNO
ART.47
PRINCIPI E CRITERI

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1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una
lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile,
anche quello sulla gestione e quello relativo alla efficacia dell’azione del Comune.
2. L’attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione
economico – finanziaria dell’Ente.
3. E’ facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in
ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con
particolare riguardo all’organizzazione ed alla gestione dei servizi.
4. Il Regolamento degli uffici e dei servizi istituisce strumenti di controllo interno in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa.
Art.48
REVISORE DEL CONTO
1. Il Revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle
Autonomie Locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla Legge per l’elezione a
Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Saranno disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto
compatibili, le norme del Codice Civile relative ai Sindaci della S.p.A.
3. Nell’esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto
di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
Art. 49.
CONTROLLO DI GESTIONE
1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell’Ente, il
Regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni
di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi
sostenuti.
2. La tecnica di controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi
approvati;
c) il controllo di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa svolta;
d) l’accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettazione e realizzato e l’individuazione
delle relative responsabilità.
Art.50
NUCLEO DI VALUTAZIONE

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1. Il Comune si dota, anche avvalendosi delle forme associative previste dalla Legge, di un nucleo di
valutazione, strumento di orientamento e di controllo sia gestionale che organizzativo, che svolge i
seguenti compiti:
a. verifica della realizzazione e dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed affidati
ai dirigenti;
b. valutazione in ordine ad aspetti organizzativi e di gestione del personale.
PARTE II
ORDINAM ENTO FUNZIONALE
TITOLO I – ORGANIZZAZIONE TERRITORILE E FORME ASSOCIATIVE
Art.51
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con gli altri Enti pubblici
territoriali, compresa la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i
propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.
Art.52
PRINCIPIO DI COOPERAZIONE
1. L’attività dell’Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d’interesse comune con altri enti locali,
si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di
cooperazione.
Art.53
ASSISTENZA, INTEGRAZIONE SOCIALE E DIRITTI DELLE PERSONE .
COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI E ARTICOLAZIONI TERRITORALI
1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e L’Azienda Sanitaria Locale, per
dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla Legge quadro 328/2000, dalla L.

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502/92, dal D.Lgs. 517/93 e dalla L.R. 42/94, nel quadro della normativa regionale, mediante gli
accordi di programma, dando priorità agli interventi di riqualificazione, riordinamento e
potenziamento dei servizi esistenti.
2. Allo scopo di conseguire la programmazione, il coordinamento e la gestione degli interventi sociali
e dei servizi a rilevanza socio-sanitaria, ai sensi della vigente normativa, il Comune di Pieve Ligure
e’ articolato, congiuntamente con i distretti di Albaro, San Martino, Bogliasco, Sori, Recco,
Avegno Uscio e Camogli, nella Zona 6.
3. I Sindaci dei Comuni ricompresi nella Zona 6 costituiscono la Conferenza di Zona, che elegge al
suo interno un Presidente. La Conferenza si avvale di una segreteria tecnica come supporto
professionale e amministrativo.
4. La Conferenza di Zona, nell’ambito delle linee generali regionali in materia socio – sanitaria e delle
indicazioni emerse in sede di Conferenza dei Sindaci, predispone il piano triennale dei servizi socio
– sanitari relativi ai Comuni associati e le conseguenti scansioni annuali.
Art.54
CONVENZIONI
1. Il Comune può promuovere la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni e
servizi, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di
opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la
stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali o loro enti strumentali, fatte salve le
convenzioni obbligatorie di cui all’art..30 c.3 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro
rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le Convenzioni,contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla Legge, sono approvate dal
Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con
personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in
luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti
all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
Art.55
CONSORZI
1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, può promuovere la costituzione del
consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili. Al consorzio
possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le Comunità Montane, quando a ciò siano
autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti, per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il
profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economie di scala qualora non sia conveniente
l’istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi

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