a) Alla tenuta
dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti
demandatigli
dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di
statistica;
b) Alla
emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti
in
materia di
ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c) Allo
svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria,
delle
funzioni
affidategli dalla legge;
d) alla
vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine
pubblico
informandone il
Prefetto.
2. Il Sindaco,
quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel
rispetto
dei principi
generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed
urgenti in
materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di
prevenire
ed eliminare
gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per
l'esecuzione
dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra,
l'assistenza
della forza pubblica.
3. In casi di
emergenza connessi con il traffico e con l'inquinamento atmosferico
o
acustico,
ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino
particolari
necessità all'utenza, il Sindaco può regolamentare o interdire la
circolazione
veicolare, modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei
pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i
responsabili
territorialmente
competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di
apertura al
pubblico degli Uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando
i
provvedimenti
di cui al comma 2.
4. Se
l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate
e
queste non
ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere
d'Ufficio
a spese degli
interessati, senza pregiudizio dell'azione penale, per i reati in
cui
fossero
incorsi.
5. Chi
sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente
articolo.
6. Nelle
materie previste dalle lettere a, b, c e d del 1° comma, nonché
dall'articolo
8, il Sindaco
può conferire la delega ad un Consigliere Comunale per l'esercizio
delle funzioni
nelle frazioni con funzioni referenti.
7. Ove il
Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui
al
presente
articolo, il Prefetto può nominare un Commissario per l'adempimento
delle funzioni
stesse.
8. Alle spese
per il Commissario provvede l'Ente interessato.