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COMUNE DI RECCO
STATUTO

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ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1
Principi fondamentali
1. Il Comune di Recco è ente autonomo locale che ha rappresentatività generale secondo i criteri
della Costituzione e della legge generale dello stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.
Art. 2
Finalità
1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria
comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e
promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla
amministrazione.
3. Il Comune, ispira, in particolare, la propria azione ai seguenti criteri e principi:
a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e
nella comunità nazionale;
b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche
attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela
attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, idrogeologiche, storiche e culturali
presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
e) l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di
economicità, di efficacia e di pubblicità.
Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello stato e della
Regione Liguria, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali
operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri comuni, con l'area metropolitana e la Regione sono informati ai principi di
cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
Art. 4
Territorio e sede comunale

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1. Il territorio del Comune si estende per Kmq 9,7 ed è confinante con i comuni di Sori, Avegno,
Rapallo e Camogli.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale ubicata in Piazza
Nicoloso. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in
luoghi diversi dalla propria sede.
Art. 5
Albo pretorio
1. Nel palazzo civico apposito spazio è destinato all’albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed
avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su
attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
Art. 6
Stemma e gonfalone
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Recco.
2. Lo stemma del Comune è costituito da uno scudo araldico contenente una torre civica d'argento in
campo azzurro circondata da fronde di alloro con bacche d'oro sul lato sinistro e da fronde di
quercia con ghiande d'oro sul lato destro, legate alla base con nastro dorato.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco o suo delegato, si
può esibire il Gonfalone.
4. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.
Art. 7
Consiglio Comunale dei Ragazzi
1. Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere
l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:
politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e
spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’Unicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con
apposito regolamento.

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PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE
Titolo I
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI
Art. 8
Pubblicità delle spese elettorali
1. Il bilancio preventivo di spesa cui i candidati a Sindaco e le liste dei candidati a consigliere
comunale intendono vincolarsi - che deve accompagnare il deposito delle liste o delle candidature -
deve essere pubblicato all'albo pretorio entro 24 ore dalla data di comunicazione di ammissione
alle consultazioni dei singoli candidati e delle liste e deve ivi rimanere fino alla scadenza del termine
di pubblicazione del rendiconto.
2. Il rendiconto che i candidati e le liste sono tenuti a presentare sarà pubblicato, per la durata di 15
giorni, all'albo pretorio entro cinque giorni dal termine previsto dalla legge.
3. Sia i bilanci preventivi che i rendiconti delle liste devono essere presentati e sottoscritti dai rispettivi
delegati, mentre quelli dei singoli candidati alla carica di sindaco saranno presentati e sottoscritti dai
medesimi.
Art. 9
Organi
1. Sono organi del Comune: il Consiglio, il Sindaco e la Giunta Comunale.
2. Le loro rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
3. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
4. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita
inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.
5. La giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività
propositive e di impulso nei confronti del consiglio.
Art. 10
Condizione giuridica degli Amministratori
1. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla
discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al
4° grado.
2. Gli Assessori competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi
dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi
amministrato.
3. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere
consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza
del Comune.
4. Il comportamento degli Amministratori, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato
all’imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le
funzioni, competenze e responsabilità degli stessi e quelle proprie dei dirigenti dell’ente locale.

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Art. 11
Pari opportunità
1. Sono assicurate condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, nella formazione della Giunta e
degli organi collegiali, nonché nella designazione e nella nomina dei rappresentanti del Comune, di
enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.
Art. 12
Consiglio comunale
1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo
politico- amministrativo.
2. Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
Art. 13
Competenze ed attribuzioni
1. Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue
attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel
presente statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente al principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fini di
assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione,
perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere
e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
Art. 14
Prima adunanza
1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla
proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di
inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
La seduta è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. Nella prima adunanza il Consiglio Comunale procede alla convalida del consiglieri eletti e del
Sindaco.
3. Il Sindaco dà quindi comunicazione al Consiglio della nomina dei componenti della Giunta
Comunale, tra cui il Vice Sindaco, già nominati con decreto pubblicato all’albo pretorio, entro la
data fissata per la prima adunanza del Consiglio comunale.

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Art. 15
Il Presidente del Consiglio comunale
1. Il Consiglio comunale, qualora ne ravvisi la necessità, può eleggere nel suo seno il presidente, con
le modalità previste nel regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
2. È incompatibile con la carica di presidente la carica di Assessore, di Capogruppo consiliare e di
Consigliere delegato.
3. Spetta al Presidente :
a) convocare il Consiglio comunale;
b) presiedere e coordinare le sedute consiliari;
c) fornire una adeguata e preventiva informazione a favore dei gruppi consiliari e dei singoli
consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio comunale;
4. Le funzioni vicarie del Presidente sono esercitate dal consigliere anziano, individuato ai sensi del 2°
comma dell’art. 20.
Art. 16
Sessioni e Convocazione del Consig1io
1.
Il consiglio è convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno sentita la giunta comunale e
ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio,
qualora non sia stato eletto il Presidente del Consiglio comunale.
2.
L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
3.
Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le
proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del
bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
4.
Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito;
quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire
con un anticipo di almeno 24 ore.
5.
La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal
sindaco o dal Presidente del Consiglio comunale sentita la Giunta comunale o su richiesta di
almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni dalla richiesta
dei consiglieri e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di
competenza consiliare.
6.
La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da
consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve
risultare da dichiarazione del messo comunale. L’avviso scritto può prevedere anche una
seconda convocazione.
7.
L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è
stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma
precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la
seduta.
8.
L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno
precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato
in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
9.
La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei
consiglieri comunali almeno 5 giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno

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due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale
urgenza.
10.
Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne
disciplina il funzionamento.
11.
In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo
scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data
delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
12.
Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio da adottarsi con la maggioranza assoluta dei
Consiglieri, deve disciplinare il quorum strutturale, comunque non inferiore ad un terzo dei
consiglieri assegnati, anche in seconda convocazione, senza comprendere il Sindaco.
Art. 17
Linee programmatiche di mandato
1.
Entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono
presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai
progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2.
Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee
programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante
presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio
comunale.
3.
Con cadenza almeno annuale il consiglio provvede, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte
del sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. È facoltà del
consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali
di modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che
dovessero emergere in ambito locale.
4.
Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il
documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee
programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del
grado di realizzazione degli interventi previsti.
Art. 18
Commissioni
1. Il consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento per il funzionamento del consiglio disciplina il loro numero, le materie di competenza,
il funzionamento e la loro composizione.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi
associativi funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di
specifici argomenti. Sindaco ed Assessori sono tenuti in tal caso a partecipare.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
Art. 19
Attribuzioni delle commissioni

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1.
Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del
consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni all'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a
questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.
3. Il regolamento disciplinerà l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
nomina del presidente della commissione;
le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate
dagli organi del Comune;
forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione
dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la
preventiva consultazione;
metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione
di proposte.
4. Nel caso di istituzione di commissioni speciali con funzioni di garanzia e di controllo la presidenza è
attribuita di diritto alle opposizioni.
Art. 20
Consiglieri
1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera
comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra
individuale ai sensi dell'art. 72 - 4° comma del T.U. della legge per la composizione e la elezione
degli organi delle Amministrazioni Comunali approvato con D.P.R. 16/05/1960 n. 570, con
esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte
immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono
irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e
non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate
deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si
fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del
consiglio a norma dell'articolo 39, comma 1, lettera b), numero 2), della legge 8/06/1990, n. 142.
Art. 21
Diritti e doveri dei Consiglieri
1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di
deliberazioni.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale,
previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
3. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale
sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.
4. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende,

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istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio
mandato. Essi nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e
documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività
amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi
hanno diritto a ottenere, da parte del sindaco un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni
sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al
successivo art. 22 del presente statuto.
5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale
verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.
Art. 22
Gruppi consiliari
1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari, secondo quanto previsto nel regolamento e ne
danno comunicazione scritta al Presidente del Consiglio comunale, se eletto, al sindaco e al
segretario comunale, indicando altresì il capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle
more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il
maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, prevede la conferenza dei capigruppo e
le relative attribuzioni.
3. I gruppi consiliari, nel caso siano composti da almeno 2 consiglieri hanno diritto a riunirsi in un
locale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.
4. I Capigruppo consiliari sono domiciliati presso l’Ufficio Protocollo del Comune.
Art. 23
Sindaco
1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di
presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle
strutture gestionali - esecutive.
3. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti
attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle
competenze connesse all'ufficio.
Art. 24
Elezione e cessazione dalla carica
1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto ai sensi delle vigenti leggi.
2. Il Sindaco è membro a tutti gli effetti del Consiglio comunale.
3. Il Sindaco cessa dalla carica, oltre che per la perdita dei requisiti previsti dalla legge, per le altre

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cause dalla stessa previste.
4. Nel caso di dimissioni, queste divengono irrevocabili e producono gli effetti voluti dalla legge
trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
5. Delle dimissioni, divenute irrevocabili ai sensi del comma precedente, non è necessario che il
Consiglio prenda formalmente atto.
Art. 25
Attribuzioni di amministrazione
Il Sindaco:
a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico- amministrativa del comune;
c) coordina l'attività dei singoli assessori;
d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori
per sottoporli all'esame della giunta;
e) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera
gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
f)
nomina il Segretario comunale scegliendolo nell’apposito albo;
g) conferisce e revoca al Segretario comunale, le funzioni di Direttore Generale, ove non sia stata
stipulata la convenzione con altri Comuni, di cui all’art. 51 bis, 3° comma, della Legge 8/06/1990,
n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;
h) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici
previsti dalla legge;
i)
convoca i comizi per i referendum consultivi;
j)
adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
k) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, nonché
previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate
degli orari di apertura degli uffici pubblici localizzati nel territorio;
l)
provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti,
Aziende, Istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale;
m) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di direzione e
quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri cui all'art. 51 della legge
08/06/1990 n. 142.
n) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all’art. 36 del
regolamento di esecuzione della L. 996/70, approvato con D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66;
Art. 26
Attribuzioni di vigilanza
Il Sindaco:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

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b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative
sull'intera attività del Comune;
c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le
istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e
ne informa il Consiglio comunale;
e) collabora con i revisori del conto del Comune per definire le modalità di svolgimento delle loro
funzioni nei confronti delle istituzioni;
f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e
società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal
Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
Art. 27
Attribuzioni di organizzazione
Il Sindaco:
a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del consiglio
comunale e lo presiede ai sensi del regolamento, o qualora non sia stato eletto il Presidente del
Consiglio comunale, o quando la richiesta di convocazione è formulata da 1/5 dei consiglieri
provvede alla convocazione;
b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione
popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
d) dispone con atto informale la convocazione della giunta e la presiede; propone gli argomenti da
trattare;
e) può affidare agli Assessori il compito di sovrintendere a Settori di attività dell'ente con l'esercizio
di competenze di impulso, direttiva, indirizzo di controllo;
f)
può affidare ai Consiglieri il compito di collaborare con gli Assessori comunali nel Settore loro
affidato ai sensi e nei limiti di cui alla precedente lettera e).
g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.
Art. 28
Vice sindaco
1. Il Vice Sindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue
funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione
dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis della legge 19 marzo 1990,
n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice sindaco, esercitano le funzioni sostitutive
del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.
3. Qualora il Sindaco abbia affidato agli Assessori i compiti di cui al punto e) del comma 1 del
precedente articolo deve essere fatta comunicazione ai capigruppo consiliari ed agli organi previsti
dalla legge.

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Art. 29
Giunta comunale
1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del
comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel
quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio
comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali
funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi
impartiti.
3. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.
Art. 30
Nomina e prerogative
1. La Giunta è nominata dal Sindaco con le modalità di cui all'art. 14 - 3° comma del presente
Statuto.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status giuridico dei componenti
l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. Non possono far parte della Giunta coloro che abbiano tra di loro o con il Sindaco rapporti di
parentela entro il 3° grado di affinità di 1° grado, di affiliazione e i coniugi. Gli stessi non possono
essere nominati rappresentanti del Comune.
4. Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della
proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
Art. 31
Composizione
1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero minimo di 5 Assessori ad un
numero massimo di 7, tra i quali un Vice Sindaco, nominato dal Sindaco.
2. Il Sindaco determinerà, nel corso del suo mandato, il numero dei componenti la Giunta comunale,
variabile sulla base di specifiche valutazioni politico-amministrative.
3. Gli assessori potranno essere nominati anche tra cittadini non consiglieri, in possesso del requisiti di
compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, nonché requisiti di prestigio, professionalità e
competenza amministrativa.
4. Gli assessori esterni partecipano al consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti
concernenti il proprio Settore di competenza o per esprimere pareri che gli siano richiesti su
argomenti dei quali hanno competenza.
Art. 32

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Verifica delle condizioni
1. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione
del Vice Sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità.
Art. 33
Revoca degli assessori
1. L'atto con cui il Sindaco revoca uno o più assessori deve essere sinteticamente motivato con
riferimento al rapporto fiduciario.
2. Tale atto è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva unitamente al nominativo dei
nuovi assessori.
Art. 34
Funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto
degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.
3. Essa delibera validamente con l’intervento con la metà dei componenti assegnati e a maggioranza
dei voti favorevoli sui contrari.
4. I processi verbali delle deliberazioni sono firmati dal Sindaco e dal Segretario comunale.
Art. 35
Competenze
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di
legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze
attribuite al. sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili degli uffici e dei servizi
comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e
svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a) propone al consiglio i regolamenti;
b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni
di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di
contabilità ai responsabili degli uffici e dei servizi comunali;
c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle
determinazioni del consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e
decentramento;
e) elabora e propone al consiglio comunale i criteri per la determinazione delle tariffe;

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f) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi
economici di qualunque genere a enti e persone;
g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali
stabiliti dal consiglio;
h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
i)
fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le
elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
j)
esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla
provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad
altro organo;
k) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
l)
fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi
funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale;
m) determina, sentito il Nucleo di Valutazione, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo
interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
n) approva il P.E.G. su proposta del direttore generale e sentito il nucleo di valutazione.
Art. 36
Mozione di sfiducia
1. La mozione di sfiducia deve essere proposta nei confronti del Sindaco e dell'intera Giunta e deve
essere presentata per iscritto, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati,
senza computare a tal fine il Sindaco.
2. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre i trenta giorni dalla sua
presentazione.
3. (Comma annullato dal CO.RE.CO con ordinanza n. 4371/4436 del 5/10/2000)
4. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio comunale.
5. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta
le dimissioni degli stessi.
Art. 37
Effetti dell'approvazione della mozione di sfiducia
(Articolo annullato dal CO.RE.CO. con ordinanza n. 4371/4436 del 5/10/2000)

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Art. 38
Durata in carica – Surrogazioni
1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta
decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio o del nuovo
Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore, il Sindaco provvede con
decreto, alla nomina del nuovo assessore e ne dà comunicazione al Consiglio alla prima seduta
successiva.
4. Nel Consiglio comunale il seggio che durante il quinquennio rimane vacante per qualsiasi causa,
anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente
l'ultimo eletto.
5. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis della legge.
19/03/1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 19/03/1992, n. 16, il Consiglio
comunale, nella prima adunanza, successiva alla notifica del provvedimento di sospensione,
procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di
consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.
La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.
6. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del 4° comma.

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Titolo II
UFFICI E PERSONALE
Capo I
UFFICI
Art. 39
Principi strutturali e organizzativi
1. L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve
essere improntata ai seguenti principi:
a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di
efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei
soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il
conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima
collaborazione tra gli uffici.
Art. 40
Organizzazione degli uffici e del personale
1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle
norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra
funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di
gestione amministrativa attribuita al direttore generale, se nominato, e ai responsabili degli uffici e
dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di
funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando
costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai
bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze
dei cittadini.
Art. 41
Regolamento degli uffici e dei servizi
1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per
l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di
ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli
organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione
politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e

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finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e
ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di
definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa,
tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di
omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento
anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela
la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli
accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Art. 42
Diritti e doveri dei dipendenti
1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in
conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale
stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e
nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di
competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a
raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il
responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti,
nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove
l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a
preservarne la salute e l'integrità psicofisica. e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e
dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente,
dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi
servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni
commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e
all’emissione delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.
6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura
comunale.
Art. 43
Pari opportunità
Per garantire pari opportunità tra uomini e donne:
è riservato alle donne un terzo, arrotondato all'unità più vicina, dei posti di componente delle
commissioni di concorso; nell'atto di nomina dei membri di dette commissioni di concorso viene
specificato l'impedimento oggettivo che impedisce l'osservanza della norma;
è garantita la pari opportunità nelle commissioni consultive interne;
è garantita la partecipazione delle donne dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento in
rapporto pari all'incidenza percentuale, arrotondata all'unità più vicina, della totalità della loro

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presenza sul complesso del personale dipendente;
i regolamenti comunali di organizzazione e, in specie, quello previsto dall'art. 51 della legge 8
giugno 1990, n. 142, assicurano a tutti i dipendenti, prescindendo dal sesso, pari dignità di lavoro,
di retribuzione, di avanzamento retributivo e di carriera, favorendo anche mediante una
diversificata organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio fra
responsabilità familiari e professionali.
CAPO II
Personale direttivo
Art. 44
Direttore generale
1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori
della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal
regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui
popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.
2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i
comuni interessati.
Art. 45
Compiti del direttore generale
1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo
dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.
2. Il direttore generale sovraintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed
efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni
loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può
precedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a
raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della
giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni
possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale.
Art. 46
Funzioni del direttore generale
1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato
degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e
dalla giunta comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di
attuazione, relazioni o studi particolari;

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b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e
dalla giunta;
c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;
d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e
adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei
contratti collettivi di lavoro;
e) autorizza le missioni, i congedi, i permessi dei responsabili degli uffici e dei servizi;
f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o
dei responsabili degli uffici e dei servizi;
g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la
distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali
provvedimenti in merito;
i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili
degli uffici e dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria
curata dal servizio competente.
Art. 47
Responsabili degli uffici e dei servizi
1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nell’atto che prevede le dotazioni organiche
del Comune.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni
ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite
dal sindaco e dalla giunta comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad
attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e
dalla giunta comunale.
Art. 48
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi
1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati,
approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e
provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti
funzioni:
a) presiedono le commissioni di gara e di concorso ed assumono le responsabilità dei relativi
procedimenti;
b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di
giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione
degli strumenti urbanistici;
d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

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e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono
l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;
g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di
quelle di cui all'art. 38 della legge n. 142/1990;
h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e
adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle
direttive impartite dal sindaco e dal direttore;
j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la
predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale
dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco;
l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;
m)rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro
assegnati.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a
essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti
loro assegnati.
4. Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo
statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto
espletamento.
Art. 49
Nucleo di Valutazione
1. È prevista l’istituzione del nucleo di valutazione composto dal Segretario generale e da due
membri esterni dotati di specifiche competenze.
2. Esso è nominato con provvedimento della Giunta Comunale entro tre mesi dal suo insediamento e
resta in carica per tutto il periodo del mandato amministrativo.
3. Apposito regolamento ne disciplina il funzionamento e le funzioni ad esso attribuite.
Art. 50
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
l. Nel limite del cinque per cento, arrotondato all'unità superiore, della dotazione organica, il sindaco,
previa deliberazione della giunta, può ricorrere alla stipulazione di contratti a tempo determinato, al
di fuori della dotazione organica ed in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno
dell'ente, per i funzionari dell'area direttiva o per le alte specializzazioni.
2. Il contratto di cui al comma 1 non può essere in ogni caso stipulato per una durata superiore a
quella del mandato amministrativo.
3. Il dirigente a contratto deve possedere i requisiti richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire.

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4. Per procedere alla scelta del personale di cui al presente articolo, deve essere approvato un avviso
pubblico di selezione indicante:
a) la durata dell'incarico;
b) il corrispettivo attribuito;
d) i requisiti richiesti;
e) eventuali criteri di priorità nella scelta del candidato;
f) eventuali ulteriori notizie utili.
Art. 51
Collaborazioni esterne
1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne, ad
alto contenuto dì professionalità, con rapporto di lavoro. autonomo per obiettivi determinati e con
convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei
all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del
programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
Art. 52
Ufficio di indirizzo e di controllo
1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi prevede la costituzione di uffici posti alle
dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle
funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da
collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, purché l'ente non sia dissestato e/o non
versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art. 45 del D. Lgs.vo n. 504/92.
CAPO III
Segretario Comunale
Art. 53
Segretario comunale
1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto
nell'apposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione
consortile dell'ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e
dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica
agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

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Art. 54
Funzioni del segretario comunale
1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che
sottoscrive insieme al sindaco.
2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con
l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime
valutazioni di ordine tecnico giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli
consiglieri.
3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della
giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei
referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte
di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia
necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse
dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento
conferitagli dal sindaco.
Art. 55
Vicesegretario
1. In caso di assenza o impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio, un
funzionario direttivo, in possesso di diploma di laurea, richiesto per l'accesso alla carica di
segretario comunale, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto
ricoperto, può essere incaricato dalla giunta comunale di funzioni "vicarie" od "ausiliarie" del
segretario generale.
Capo IV
Responsabilità
Art. 56
Responsabilità verso il comune
1. Gli amministratori, il segretario, il direttore, i dipendenti comunali e ogni altro incaricato sono tenuti
a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza,
direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a
responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei
Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la
determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la
denuncia è fatta a cura del Sindaco.

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Art. 57
Responsabilità verso terzi
1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni
loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno
ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal
segretario, dal direttore o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del
precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che
abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni,
sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento
l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune,
sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od
operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il
proprio dissenso.
Art. 58
Responsabilità dei contabili
1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della
gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio
del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità
stabilite nelle norme di legge e di regolamento.
Art. 59
Copertura assicurativa
1.
Il Comune provvede alla copertura assicurativa della responsabilità civile, amministrativa e
contabile, compreso il patrocinio legale, a favore del Segretario comunale e dei Responsabili
degli uffici e servizi, nonché di coloro che temporaneamente dovessero sostituirli.
2.
Le risorse finanziarie destinate a tale finalità sono indicate nei bilanci, nel rispetto delle effettive
capacità di spesa.
CAPO V
Finanza e contabilità
Art. 60
Ordinamento
1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal

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regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza
di risorse proprie e trasferite.
3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva
autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e
patrimonio.
Art. 61
Attività finanziaria del comune
1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e
compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti
erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per
investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate
fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la
contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regolamenta, con
deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi
secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da
privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
Art. 62
Amministrazione dei beni comunali
1. Il sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da
rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario e al ragioniere del comune
dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei
titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del
titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali
possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o,
comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello
stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione
di opere pubbliche.
Art. 63
Bilancio comunale
1. L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati,
al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in
termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge,

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osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del
pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura
per programmi, servizi e interventi. ,
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante
la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del
visto rende esecutivo l'atto adottato.
Art. 64
Rendiconto della gestione
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel
rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di
efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi
sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.
Art. 65
Attività contrattuale
1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di
lavori, alle forniture di beni e servizi alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle
locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del
servizio.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma
e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni
vigenti.
Art. 66
Revisori dei conti
1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due candidati, il collegio dei revisori dei conti,
composto da tre membri scelti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. I revisori del conto, oltre i requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle autonomie locali,
devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l’elezione a Consigliere comunale e
non ricadere nei casi di incompatibilità.
3. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è
rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonchè quando ricorrono gravi
motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
4. L'organo di revisione collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di
indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta
la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che

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accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
5. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti
a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. L’organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce
immediatamente al consiglio.
7. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la
diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
Art. 67
Tesoreria
4. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini
di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare
comunicazione all'ente entro il primo giorno lavorativo successivo all'ordinativo di incasso;
c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di
bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei
contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
5. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità
nonché da apposita convenzione.
Art. 68
Controllo di gestione
1. Il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni
di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto al programmi ed ai costi
sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
b) la quantificazione economica del costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi
approvati;
c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra proiettato e realizzato ed individuazione delle
relative responsabilità.

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Titolo III
SERVIZI
Art. 69
Obiettivi dell'attività amministrativa
1. Il comune informa la propria attività ammi nistrativa ai principi di democrazia, di partecipa zione, di
trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del comune e i dipen denti responsabili dei servizi sono tenuti a prov vedere
sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai
regolamenti di attuazione.
3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione pre-
viste dal presente statuto, nonché forme di coope razione con altri comuni e con la provincia.
Art. 70
Servizi pubblici comunali
1. Il comune può istituire e gestire servizi pub blici che abbiano per oggetto produzione di beni e
servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico
e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa so no stabiliti dalla legge.
Art. 71
Forme di gestione dei servizi pubblici
1. Il consiglio comunale può deliberare l'istitu zione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti
forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia
opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e im-
prenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico, qualora
si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri
soggetti pubblici e privati;
2. Il comune può partecipare a società per azio ni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di
servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.
3. Il comune può altresì dare impulso e parteci pare, anche indirettamente, ad attività economiche
connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri, a eccezione del referendum, che il pre sente statuto riconosce ai cittadini nei confronti de gli
atti del comune sono estesi anche agli atti del le aziende speciali, delle istituzioni e delle società di
capitali a maggioranza pubblica.

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Art. 72
Aziende speciali
1. Il consiglio comunale può deliberare per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico
e civile, la costi tuzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale
e imprendito riale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di
economicità e hanno l'obbligo del pareggio fi nanziario ed economico da conseguire attraverso
l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i tra sferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del ter-
ritorio comunale, previa stipulazione di accordi te si a garantire l'economicità e la migliore qualità
dei servizi.
Art. 73
Struttura delle aziende speciali
1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina, la struttura, il funzionamento, le attività ed i con trolli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il
collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle azien de speciali sono nominati dal sindaco fra le perso ne in
possesso dei requisiti di eleggibilità a consi gliere comunale dotate di speciale competenza tec nica o
amministrativa per studi compiuti, per fun zioni esercitate presso aziende pubbliche o priva te o per
uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal R.D. 15 ottobre 1925, n.
2578 “Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte
dei comuni e delle province”, in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale
di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i
criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto con-
suntivo delle aziende speciali ed esercita la vigi lanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali pos sono essere revocati soltanto per gravi violazioni di
legge, documentata inefficienza o difformità ri spetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione
approvate dal consiglio comunale.
Art. 74
Istituzioni
1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di
autonomia gestionale, Esse sono costituite dal Consiglio comunale per la gestione dei servizi sociali
che necessitano di particolare autonomia gestionale ed il provvedimento consiliare di costituzione
deve contenere il relativo regolamento di disciplina e di organizzazione dell’attività dell’istituzione,
previa redazione di apposito piano tecnico – finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le
forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

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2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di am ministrazione, il presidente e il direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge,
per documentata inefficienza o per diffor mità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'am-
ministrazione.
4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi
compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe, per la fruizione dei beni o servizi,
approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed
eser cita la vigilanza sul loro operato.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle
finalità e degli indirizzi approvati dal consi glio comunale e secondo le modalità organizzative e
funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla
gestione o al controllo dell'istituzione.
Art. 75
Società per azioni o a responsabilità limitata
1. Il consiglio comunale può approvare la parte cipazione dell'ente a società per azioni o a respon-
sabilità limitata per la gestione di servizi pubbli ci, eventualmente provvedendo anche alla loro co-
stituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria im portanza la partecipazione del comune, unitamen te a
quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quo te o azioni devono essere approvati dal consiglio
co munale e deve in ogni caso essere garantita la rap presentatività dei soggetti pubblici negli organi
di amministrazione.
4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e profes-
sionale e nel concorrere agli atti gestionali consi dera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I consiglieri comunali non possono essere no minati nei consigli di amministrazione delle società per
azioni o a responsabilità limitata.
6. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
7. Il consiglio comunale provvede a verificare an nualmente l'andamento della società per azioni o a
responsabilità limitata e a controllare che l'inte resse della collettività sia adeguatamente tutelato
nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.
Art. 76
Coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate
1. Al fine di conseguire, ai sensi dell'art. 40, primo comma, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, il
coordinamento degli interventi fatti dal Comune a favore delle persone handicappate, con i servizi
sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito comunale, il Sindaco istituisce un
Comitato di coordinamento che presiede e del quale fanno parte i dipendenti responsabili del
servizi che curano gli interventi sociali previsti dalla legge predetta e i responsabili; a seconda dei
propri ordinamenti, dei servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero esistenti sul territorio.
2. La presidenza può essere delegata all'Assessore o al responsabile del settore.

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PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE
Titolo I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE
Art. 77
Organizzazione sovracomunale
1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici
territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi, tendendo al
superamento del rapporto puramente istituzionale.
Art. 78
Principio di cooperazione
1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si
organizza avvalendosi del moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di
cooperazione.
Art. 79
Convenzioni
1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche
individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere
pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la
stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal
Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 80
Consorzi
1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione asso ciata
di uno o più servizi, secondo le norme previ ste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una con-
venzione ai sensi del precedente articolo, unita mente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a ca rico del consorzio della trasmissione al comune de gli
atti fondamentali che dovranno essere pubblicati all’albo pretorio con le modalità di legge.
4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dall'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla
quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

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Art. 81
Accordi di programma
1. Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che
richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di al tri
soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o su gli
interventi o sui programmi di intervento, pro muove la conclusione di un accordo di programma per
assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e
ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel con senso unanime del presidente della regione, del pre-
sidente della provincia, dei sindaci delle ammini strazioni interessate viene definito in un'apposita
conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art.
27, comma 4, della legge 8 giugno 1990 n. 142, mo dificato dall'art. 17, comma 9, della legge n.
127/97.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni de gli
strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco al lo stesso deve essere ratificata dal consiglio comu-
nale entro 30 giorni a pena di decadenza.

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Titolo II
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo I
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Art. 82
Partecipazione popolare
1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione
dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraver so l'incentivazione delle forme associative e di
volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità
con cui i cittadini possono far valere i diritti e le pre rogative previste dal presente titolo.
Capo II
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
Art. 83
Associazionismo
1. Il comune riconosce e promuove le forme di asso ciazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle in teressate, registra le associazioni che operano sul
territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessa rio che l'associazione depositi in comune copia
dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili
con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Il comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.
Art. 84
Diritti delle associazioni
1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato,
di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazio ne e di essere consultata, a richiesta, in
merito alle iniziative del dirigente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute
dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse. .
3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono
essere inferiori a 7 giorni.

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Art. 85
Contributi alle associazioni
1. Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da
destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il comune può altresì mettere a disposizione del le associazioni, di cui al comma precedente, a
titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di go dimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è
sta bilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a li-
vello nazionale e inserite nell'apposito albo regiona le, l'erogazione dei contributi e le modalità della
col laborazione verranno stabilite in apposito regola mento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al
termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’im piego.
Art. 86
Volontariato
1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte
al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in
costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, e collabo-
rare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il comune garantisce che le prestazioni di atti vità volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ri-
tenute di importanza generale abbiano i mezzi ne cessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate
sotto l’aspetto infortunistico.
Capo III
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Art. 87
Consultazioni
1. L'amministrazione comunale può indire con sultazioni della popolazione allo scopo di acquisi re
pareri e proposte in merito all'attività ammi nistrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.
Art. 88
Assemblea pubblica

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1. La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche, ha per fine l’esame di
proposte, problemi, iniziative relative alle diverse zone del Comune e che investono i diritti e gli
interessati della popolazione nelle stesse insediate.
Art. 89
Referendum consultivi
1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di
sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività
amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di
consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali
e circoscrizionali.
4. Soggetti promotori dei referendum possono essere:
a) il 10 per cento del corpo elettorale, mediante la raccolta di firme autenticate da un pubblico
ufficiale.
b) il Consiglio comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di
accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
6. La validità del referendum è subordinata alla partecipazione della maggioranza degli aventi diritto
al voto.
7. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i
relativi e conseguenti atti di indirizzo.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate
motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
Art. 90
Istanze
1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici proble mi
o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere mo tivata e fornita entro 30 giorni dall’interrogazione.

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Art. 91
Petizioni
1. Chiunque, anche se non residente nel terri torio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli
organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per
esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire, senza formalità di sorta, in calce al testo comprendente le
richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 10 giorni, la assegna in esame all'organo
competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno il 10 % degli elettori l'organo competente deve
pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pub-
blicizzato mediante affissione negli appositi spa zi e, comunque, in modo tale da permetterne la
conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 20 %degli elettori, ciascun consigliere può chiedere con
ap posita istanza che il testo della petizione sia po sto in discussione nella prossima seduta del con-
siglio comunale, da convocarsi entro 30 giorni.
Art. 92
Proposte
1. Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a 20 % avanzi al sindaco proposte per
l'adozione di atti amministrativi di compe tenza dell'ente e tali proposte siano sufficiente mente
dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e del suo contenuto dispositi vo, il
sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta unitamente
ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 30 giorni dal
ricevimento.
2. L'organo competente può sentire i proponen ti e deve adottare le sue determinazioni in via for male
entro 30 giorni dal ricevimento della propo sta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comu-
nicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.
Art. 93
Accesso agli atti
1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consul tazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei
soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione sol tanto gli atti che esplicite disposizioni legislative o
regolamentari di chiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo com ma, deve avvenire senza particolari formalità, con
richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabi liti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l’atto l'interessato può
rinnovare la richiesta per iscritto al sindaco del co mune, che deve comunicare le proprie

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determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5. In caso di diniego devono essere esplicitamen te citati gli articoli di legge o di regolamento che
impediscono la di vulgazione dell'atto richiesto.
6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente arti colo.
Art. 94
Diritto di informazione
1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusio ne di quelli aventi destinatario determinato, sono
pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile
a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale.
3. L'affissione viene curata dal segretario comu nale che si avvale di un messo e, su attestazione di
questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devo no essere notificati all'interessato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a en ti e associazioni devono essere pubblicizzati me diante
affissione.
6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione
negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessa rio a darne opportuna divulgazione.
Capo IV
DIFENSORE CIVICO
Art. 95
Nomina
1. Il difensore civico è nominato dal consiglio co munale a scrutinio segreto e a maggioranza dei due
terzi dei consiglieri, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o non
si sia aderito alla proposta della Regione Liguria.
2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria can-
didatura all'amministrazione comunale che ne pre dispone apposito elenco previo controllo dei
requisi ti.
3. La designazione del difensore civico deve avve nire tra persone che per preparazione ed esperien-
za diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in
possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o
equipol lenti.
4. Il difensore civico rimane in carica quanto il con siglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni
fino all'insediamento del successore.
5. Non può essere nominato difensore civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e
delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i
membri di partiti politici;
c) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e
aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da
essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

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d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;
e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori
del comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.
Art. 96
Decadenza e revoca
1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel ca so sopravvenga una condizione che ne osterebbe
la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause ine renti l'amministrazione comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal consiglio co munale.
3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta
a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
4. In ipotesi di decadenza, revoca o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico,
sarà il consiglio comunale a provvede re.
Art. 97
Funzioni
1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del comune allo scopo di
ga rantire l'osservanza del presente statuto e dei rego lamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti
dei cittadini italiani e stranieri.
2. Il difensore civico deve intervenire dietro ri chiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni
volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statu to o il regolamento.
3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e
può dare consigli e indicazioni alla parte offesa af finché la stessa possa tutelare i propri diritti e
inte ressi nelle forme di legge.
4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi di ritti.
5. Il difensore civico deve garantire il proprio in teressamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui;
egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.
6. Il difensore civico esercita il controllo sulle de liberazioni comunali di cui all'art. 1, 7, comma 38
del la legge 15 maggio 1997 n. 127 secondo le modalità previste dall'art. 17, comma 39,
dell'ultima legge ci tata.
Art. 98
Facoltà e prerogative
1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso ido nei locali messi a disposizione dell'Amministrazione
comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2. Il difensore civico nell'esercizio del suo manda to può consultare gli atti e i documenti in possesso
dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, noti zie,
chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l'esi to del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al
cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfun-

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zioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
5. Il difensore civico può altresì invitare l’organo competente ad adottare gli atti amministrativi che
reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
6. È facoltà del difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle atti vità
della p.a., di presenziare senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commis-
sioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere
informato della data di dette riunioni.
Art. 99
Relazione annuale
1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svol ta
nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e
formulando i suggerimenti che ritiene più opportu ni allo scopo di eliminarli.
2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a mi-
gliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a ga-
rantire l'imparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa all'albo preto rio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e di scussa
entro 30 giorni in consiglio comunale.
4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o que stioni
al sindaco affinché siano discussi nel consi glio comunale, che deve essere convocato entro 30
giorni.
Art. 100
Indennità di funzione
1. Al difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato annual mente
dal consiglio comunale.
Capo V
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 101
Diritto di intervento nei procedimenti
1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un in teresse legittimo coinvolto in un procedimento am-
ministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal
regolamento.
2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile del la
procedura ed il termine entro cui le deci sioni devono essere adottate.

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Art. 102
Procedimenti ad istanza di parte
1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di
essere sentito dal funzionario o dall'ammini stratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o l'amministratore devono sen tire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel
termine inferiore stabilito dal regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazio ne di un atto o provvedimento amministrativo de ve
essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento.
4. Nel caso in cui l'atto o provvedimento richiesto pos sa incidere negativamente su diritti ed interessi
le gittimi di altri soggetti, il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta
rice vuta.
5. Tali soggetti possono inviare all'amministra zione istanze, memorie, proposte o produrre docu menti
entro 15 giorni dal ricevimento della comu nicazione.
Art. 103
Procedimenti a impulso di ufficio
1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunica-
zione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati
dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di
particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare
istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personal mente
dal funzionario responsabile o dall'ammini stratore che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora per l'elevato numero degli interessa ti sia particolarmente gravosa la comunicazione
personale di cui al primo comma è consentito so stituirla con la pubblicazione all’albo pretorio.
Art. 104
Determinazione del contenuto dell'atto
1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le
procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'at to può risultare da un accordo tra il soggetto pri-
vato interessato e la giunta comunale.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'ac-
cordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'ammini-
strazione.

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PARTE IIIª
FUNZIONE NORMATIVA
Art. 105
Statuto
1. Lo statuto nell’ambito dei principi fissati dalla legge stabilisce le norme fondamentali
dell’organizzazione dell’ente. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 20% dei cittadini aventi diritto al voto, per proporre
modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la
disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare prevista dall’art. 93.
3. Lo statuto e le sue modificazioni, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono
sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
Art. 106
Regolamenti
1. Il Comune emana regolamenti:
a) nelle materie indicate dalla legge o dallo statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. La potestà regolamentare nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti
locali, viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali,
tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente
competenza nelle materie stesse.
4. La giunta, ciascun consigliere, il 10% del cittadini aventi diritto al voto, possono proporre la
formazione e la modifica di regolamenti.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera
in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, e per quindici giorni
dopo che la medesima è divenuta esecutiva. I regolamenti entrano in vigore il giorno successivo
alla data dell’esecutività del provvedimento di adozione.
I regolamenti possono essere comunque sottoposti anche ad altre forme di pubblicità che ne
consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art. 107
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
1. Gli adeguamenti dello statuto e del regolamenti ed eventuali disposizioni legislative, debbono
essere apportati entro 120 giorni dall'entrata in vigore di dette disposizioni.
Art. 108
Ordinanze

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1. I Responsabili degli uffici e dei servizi emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di
norme legislative e regolamentari.
2. Il segretario generale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive
applicative di disposizioni di legge.
3. I provvedimenti previsti al comma primo, devono essere pubblicati per quindici giorni consecutivi
all'albo pretorio e devono essere conoscibili e accessibili in ogni tempo a chiunque intenda
consultarli.
4. Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento
giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 8
della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La
loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la
necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del
presente statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario.
Art. 109
Norme transitorie e finali
1. Il presente statuto, espletati gli adempimenti di legge, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua
affissione all’albo pretorio del Comune.
2. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi costituenti limiti inderogabili per
l’autonomia normativa dei Comuni, abroga le norme statutarie con essi incompatibili.
3. Fino all'adozione dei regolamenti previsti nel presente testo statutario, restano in vigore le norme
adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano essere compatibili con la
legge e lo statuto.