COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
STATUTO
Delibera n. 15 del 12/3/2001
CAPO I – PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
1. Santa Margherita Ligure, comune della Repubblica Italiana, costituito dalla
comunità della popolazione insediata nel territorio individuato nella planimetria
depositata presso la residenza municipale, esprime nello Statuto la sua autonomia
nell’ambito dei principi fissati dalla legge.
2. Santa Margherita Ligure tutela la propria civiltà e riconosce le specificità
culturali, storiche, fisiche, ambientali ed economiche del suo territorio.
Art. 2
1. Il Comune di Santa Margherita Ligure svolge ed assicura le proprie funzioni
promuovendo e valorizzando le attività che possono essere adeguatamente
esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali
presenti sul territorio.
2. Il Comune di Santa Margherita Ligure, con metodo democratico, secondo
principi di partecipazione, trasparenza, solidarietà e programmazione, progetta e
promuove le qualità della vita per cittadini ed ospiti, rendendosi garante dei
valori della persona, del pluralismo, della convivenza pacifica e
indipendentemente dalle differenze di sesso, razza, lingua e religione e
nazionalità.
3. Il Comune di S.Margherita Ligure orienta la propria azione al fine di attuare i
principi di dignità ed uguaglianza stabiliti dall’art. 3 della Costituzione della
Repubblica Italiana.
4. Nell’ambito dei propri poteri e funzioni il Comune di S.Margherita Ligure si
impegna a superare le discriminazioni di fatto esistenti tra i sessi, determinando
anche con specifiche azioni positive, condizioni di pari opportunità nel lavoro,
negli organismi istituzionali e promuovendo le iniziative necessarie a consentire
all’uomo ed alla donna il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza sociale.
5. Il Comune di S.Margherita Ligure si impegna, in particolare, a perseguire la
valorizzazione e lo sviluppo della personalità dell'individuo a partire dall'infanzia
e dall'adolescenza. In quest'ottica, promuove iniziative dirette ai bambini ed alle
bambine, ai ragazzi ed alle ragazze, conformate in modo da rispettarne le
peculiari e diverse esigenze e da rimuovere eventuali cause di disagio.
Art. 3
2
1. Il gonfalone di S.Margherita Ligure e lo stemma storicamente in uso raffigurante
il mare con corallo, delfino e tre stelle, rappresentano la comunità.
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CAPO II
ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI DEL COMUNE
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Sezione prima
NORME GENERALI
Art.4
1. L’organizzazione ed il funzionamento degli organi collegiali sono disciplinati
dai rispettivi regolamenti, che devono comunque assicurare ad ogni membro ed
in termine congruo, la preventiva conoscenza delle proposte sulle quali l’organo
è chiamato a deliberare.
2. L’iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al sindaco ed alla giunta,
nonché nelle forme previste dal presente statuto, alle commissioni consiliari ed
ai singoli consiglieri.
***
Sezione seconda
IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 5
1. La presentazione delle candidature, in occasione dell'elezione diretta del sindaco
e del consiglio comunale, deve essere accompagnata da una dichiarazione dalla
quale risultino gli importi delle spese che i candidati intendono sostenere
personalmente per la campagna elettorale, nonché il costo dei materiali e dei
mezzi propagandistici che i partiti od i movimenti politici cui la lista si ricollega
intendono mettere a disposizione dei candidati.
2. Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti i soggetti di cui sopra
dovranno presentare una relazione sulle spese sostenute per la propaganda
elettorale da cui risultino distintamente i costi relativi alle diverse attività
connesse alla propaganda elettorale.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti, depositate presso la segreteria
generale del Comune, sono pubbliche e consultabili da ogni cittadino.
Art. 6
1. Il consiglio comunale delibera sulle materie che la legge riserva alla sua
competenza ed indirizza l’azione politico-amministrativa del Comune con atti
che impegnano la responsabilità degli organi cui sono rivolti.
4
2. Nell’ambito di quanto stabilito dalla legge, il consiglio è competente per gli atti
che predeterminano i modi e le condizioni della successiva attività comunale.
3. Il consiglio esercita poteri di controllo politico-amministrativo sull’attività
comunale, nonché sulla gestione dei servizi pubblici locali gestiti in economia, a
mezzo di azienda speciale o di istituzione, giovandosi anche della collaborazione
del Collegio dei Revisori.
4. Il controllo sulla gestione dei servizi gestiti da società per azioni a prevalente
capitale pubblico locale cui partecipa il comune, viene esercitato dal consiglio
comunale, previa relazione del sindaco sul loro andamento politico ed
amministrativo, mediante l’esame del bilancio annuale di esercizio e del conto
profitti e perdite della società e delle relative relazioni.
5. Nelle stesse forme si attua il controllo del consiglio su ogni altra partecipazione
societaria del Comune.
6. Il controllo sui servizi affidati in concessione a terzi si effettua nelle forme
previste dall’atto di concessione.
Art. 7
1. L’iniziativa dei singoli consiglieri nelle materie di cui all’art. 42, comma 2, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene esercitata depositando il testo della proposta di
deliberazione e l’eventuale relazione illustrativa presso la segreteria generale che
ne valuta l'ammissibilità in ordine al possesso dei requisiti essenziali ed alla
competenza, acquisisce i pareri prescritti e ne assicura l'ulteriore corso,
trasmettendola al sindaco o se, necessario, alla commissione consiliare
competente per materia.
2. La segreteria generale restituisce al proponente, entro sessanta giorni dalla sua
presentazione, la proposta priva dei requisiti essenziali o non rientrante nelle
materie di competenza del consiglio comunale. La restituzione va effettuata con
lettera nella quale siano esposti i motivi della non ammissibilità.
Art. 8
1. Sono organi del consiglio: il sindaco o coloro ai quali la legge ne attribuisce
occasionalmente la presidenza, le commissioni consiliari, i gruppi consiliari e la
conferenza dei capigruppo.
Art. 9
1. I consiglieri possono presentare, per iscritto, interrogazioni, ordini del giorno e
mozioni su argomenti che riguardano l’attività del Comune.
2. Le modalità di presentazione, discussione e risposta sono disciplinate dal
regolamento consiliare.
Art. 10
5
1. Il consiglio comunale istituisce nel suo seno commissioni consiliari permanenti o
straordinarie per l’espletamento di compiti istruttori, di studio o di indagine.
2. Le competenze di ciascuna commissione permanente sono determinate dal
regolamento per il funzionamento del consiglio comunale: le competenze di
ciascuna commissione straordinaria sono determinate dal consiglio con
deliberazione che la istituisce.
3. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale stabilisce le
competenze e le modalità di funzionamento delle commissioni nel rispetto del
principio che tutti i gruppi consiliari devono essere rappresentati in ciascuna
commissione e che ciascun consigliere nominato componente di una
commissione consiliare ha la facoltà di farsi sostituire da altro componente
appartenente allo stesso gruppo.
4. Il regolamento può prevedere che le proposte di deliberazione che abbiano
ottenuto il voto favorevole unanime della commissione competente siano
presentate al Consiglio comunale senza alcuna formalità e siano votate senza
discussione, salva diversa richiesta da parte di un Consigliere.
5. Il regolamento può prevede che di norma, e nell'ambito delle rispettive
competenze, spetti alle commissioni consiliari permanenti la predisposizione
delle proposte di deliberazione consiliare aventi ad oggetti regolamenti o altri atti
a contenuto generale, nonché ogni altro compito che lo stesso regolamento
provvederà ad assegnare.
6. Il regolamento fissa altresì il numero e disciplina l’organizzazione delle
commissioni consiliari, fermo restando che esso deve prevedere, allo stato, tre
commissioni permanenti e precisamente:
a) una commissione per gli affari istituzionali, l’organizzazione ed il personale
b) una commissione per gli affari finanziari e tributari
c) una commissione per gli affari relativi all’utilizzazione e gestione del
territorio.
7. Spetta ad un rappresentante della minoranza la presidenza di una delle
commissioni consiliari permanenti, nonché delle commissioni di inchiesta che
siano istituite nei casi e secondo le modalità previsti dal regolamento per il
funzionamento del consiglio comunale, ad accezione dei casi in cui l'inchiesta
riguardi un gruppo od un rappresentante della minoranza.
8. Ove le commissioni consiliari permanenti non siano state ancora istituite, le
relative competenze possono essere esercitate dalla conferenza dei capigruppo.
Art. 11
1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi mediante dichiarazione scritta
nei tempi e con le modalità previste dal regolamento.
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2. La conferenza dei capigruppo, presieduta dal sindaco o da un assessore dai lui di
volta in volta incaricato e nella quale sono rappresentati tutti i gruppi presenti in
consiglio, concorda all’unanimità, su proposta del sindaco, il calendario dei
lavori del consiglio, l’inserzione di argomenti all’ordine del giorno, il loro
aggiornamento, nonché i modi ed i tempi della discussione. In difetto d’accordo
unanime, il sindaco decide secondo sua libera determinazione.
3. Con la delibera che approva il bilancio annuale del comune possono essere
assegnati ai gruppi consiliari mezzi anche finanziari per l’espletamento dei
compiti di istituto.
Art. 12
1. I consiglieri comunali decadono dalla carica in caso di ingiustificata assenza ad
almeno cinque sedute consecutive.
2. Quando un consigliere abbia raggiunto il numero di assenze ingiustificate di cui
al precedente comma, viene invitato dal sindaco a darne giustificazione scritta
nel termine di quindici giorni dl ricevimento della comunicazione.
3. Il sindaco, coadiuvato dalla conferenza dei capigruppo, esamina le giustificazioni
addotte dal consigliere e, ove non le ritenga sufficienti ad evitare la decadenza,
trasmette gli atti al consiglio che, sentito il consigliere, si pronuncerà in via
definitiva nel termine di trenta giorni dalla trasmissione degli atti.
Art. 13
4. Il Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2°, lettera m) del D.Lgs. n.
267/2000, e nei modi definiti dal regolamento, definisce gli indirizzi ed i criteri
per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti,
aziende ed istituzioni, e nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed
istituzioni nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto del principio
che la scelta deve cadere su candidati che abbiano requisiti di esperienza,
attitudine professionale e competenza.
5. A tal fine il regolamento dovrà prevedere forme di pubblicità idonee a garantire a
chiunque la proposta di candidature e la formazione, ove le candidature proposte
lo consentano, di una rosa di candidati di numero almeno doppio rispetto ai posti
da ricoprire. Saranno comunque fatte salve procedure speciali di nomina o di
designazione previste da leggi nazionali o regionali.
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Sezione terza
LA GIUNTA COMUNALE
Art. 14
7
1. La giunta comunale è composta dal sindaco e da un massimo di sette assessori
nominati dal sindaco. Della nomina viene data comunicazione nella prima seduta
successiva alla elezione.
2. Possono essere eletti assessori cittadini non facenti parte del consiglio comunale,
in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di
consigliere.
3. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i
parenti e gli affini fino al terzo grado del sindaco. Gli stessi non possono essere
nominati rappresentanti del Comune.
4. Gli assessori non possono ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti
ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del
comune.
5. La giunta decade: in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione,
decadenza o decesso del sindaco. La giunta rimane in carica sino alla elezione
del nuovo consiglio e del nuovo sindaco in caso di decadenza per impedimento
permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.
6. La giunta delibera a voto palese, con l’intervento della maggioranza dei suoi
componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.
7. Il funzionamento della giunta è disciplinato da apposito regolamento.
Art. 15
1. Entro tre mesi dalla prima seduta del consiglio, il sindaco, sentita la giunta,
presenta il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso
del mandato al consiglio comunale,che lo esamina entro i successivi trenta giorni
e su di esso si pronuncia con votazione.
2. il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione
della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del
bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente
dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali
scostamenti.
3. L'esame da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene entro il
trenta di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere
degli equilibri generali di bilancio.
Art. 16
1. La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso
deliberazioni collegiali.
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2. La giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del
D.Lgs. n. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano
riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste
dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, collabora con il sindaco nell’attuazione
degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla
propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello
stesso. E’ altresì di competenza della giunta l’adozione del regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali fissati
dal consiglio.
3. Per l’esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo nei confronti dell'apparato
burocratico, la giunta può operare attraverso i singoli assessori. A tal fine il
sindaco individua i settori dell'amministrazione nei confronti dei quali ciascun
assessore eserciterà il compito di attivare gli uffici in conformità agli indirizzi ed
agli atti deliberativi degli organi del comune.
4. Il sindaco può affidare ad un assessore la responsabilità ed il coordinamento dei
gruppi di lavoro costituiti per la realizzazione dei progetti speciali attuativi della
programmazione di cui al precedente 3° comma, al fine di assicurare coerenza e
buon andamento all’attività amministrativa, sia che si tratti di progetti riguardanti
le attribuzioni di uno o più settori, sia che si tratti di progetti che si propongono
la migliore qualificazione del funzionamento del comune.
5. In rapporto alla specificità dei singoli progetti l’incarico previsto dal precedente
comma può essere affidato anche ad un consigliere.
6. Ogni assessore presenta alla giunta o al consiglio, per le relative deliberazioni, i
provvedimenti necessari per l’attuazione del progetto-obiettivo di cui è
coordinatore e riferisce al consiglio, nel contesto della relazione annuale della
giunta, sull’attività svolta e sui risultati raggiunti. Nel caso previsto dal
precedente 5° comma le proposte di deliberazione di competenza del consiglio
comunale e la relazione sull’attività svolta e sui risultati raggiunti vengono
presentate dal consigliere incaricato.
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Sezione quarta
IL SINDACO
Art. 17
1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le
disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.
2. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vice sindaco che lo
sostituisce in caso di assenza, impedimento o sospensione dall’esercizio delle
funzioni, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva
all’elezione. In caso di contemporanea assenza o impedimento del sindaco e del
vicesindaco, le relative funzioni sono svolte dall'assessore più anziano,
intendendosi per anzianità il maggior numero di voti riportati nelle consultazioni
amministrative che hanno eletto il sindaco in carica.
3. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al
consiglio.
Art. 18
1. Il sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune: rappresenta
l’ente, sta in giudizio con l’autorizzazione della giunta, convoca e presiede il
consiglio e la giunta e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed
all’esecuzione degli atti impartendo direttive al segretario generale, al direttore
generali se nominato ed ai dirigenti. Esercita le funzioni di ufficiale di governo
nei casi stabiliti dalle leggi.
2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio provvede alla nomina, alla
designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed
istituzioni.
3. Il sindaco ha poteri di ordinanza, assume e promuove tutte le iniziative necessarie
allo svolgimento delle funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed
il territorio comunale, coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali,
dei servizi pubblici e quelli di apertura al pubblico degli uffici periferici delle
pubbliche amministrazioni.
4. Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce
gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed
i criteri stabiliti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti comunali.
5. Il sindaco indirizza e coordina l’attività della giunta e degli assessori secondo gli
indirizzi generali di governo approvati dal consiglio.
6. Il sindaco informa i capigruppo consiliari di tutte le deliberazioni adottate dalla
giunta comunale trasmettendone l’elenco contestualmente all’affissione all’albo.
Verranno messe a disposizione dei capigruppo nei loro testi integrali, già
ordinate in appositi fascicoli per ogni capogruppo, le deliberazioni in materia di:
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a) appalti ed affidamento di servizi o forniture di importo superiore a 75 milioni;
b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni;
c) erogazione di contributi a terzi;
d) affidamento di contratti a seguito di trattativa diretta;
7. I testi di tutte le deliberazioni della giunta sono comunque messi a disposizione dei
consiglieri, che potranno prenderne visione e richiederne copia presso la segreteria
comunale. A ciascun gruppo consiliare sono assicurati locali ed attrezzature adeguati
per l’espletamento dell’attività amministrativa.
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CAPO III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Art. 19
1. Il comune disciplina con apposito regolamento l’ordinamento generale degli
uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di
gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Adegua il
funzionamento dei servizi e gli orari di apertura degli uffici alle esigenze della
cittadinanza.
2. La struttura degli uffici e dei servizi comunali è organizzata in settori organici
individuati nell’apposito regolamento.
3. Il regolamento e la tabella organica del personale prevederanno la strutturazione
dei settori organici in servizi e/o uffici e le relative competenze.
Art. 20
1. Il segretario generale esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo
statuto e dai regolamenti, o che gli vengono conferite dal sindaco, ed assiste gli
organi del comune nell’azione amministrativa.
2. Il segretario generale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza
alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione.
3. Qualora il sindaco non abbia nominato il direttore generale, il segretario
sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività;
svolge altresì le ulteriori funzioni proprie del direttore generale in caso di
conferimento delle stesse da parte del sindaco.
4. E’ istituita la funzione di vice segretario comunale.
5. Il vice segretario comunale esercita le funzioni vicarie del segretario comunale,
coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.
6. La funzione predetta è attribuita ad un dirigente di livello apicale preposto alla
direzione di un settore funzionale amministrativo.
Art. 21
1. I posti delle qualifiche dirigenziali possono essere ricoperti anche mediante
contratto a tempo determinato di diritto pubblico ovvero, in via di eccezione e
con deliberazione motivata, di diritto privato, secondo le modalità e nei limiti
previsti dalle leggi e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 22
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1. E’ istituita, con le modalità di cui al regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi, la conferenza dei dirigenti di settore, con compiti di coordinamento e
di programmazione della gestione amministrativa del comune.
Art. 23
1. In conformità al disposto dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e secondo le
modalità stabilite dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti, la gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica del comune spetta ai dirigenti.
2. Ai dirigenti spetta le gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa
l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e
strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi
risultati. Tale attività è disciplinata dal regolamento sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi e con atti di indirizzo del sindaco.
3. Ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, le disposizioni che
conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o
provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza
spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'art. 50, comma 3, e dall'art. 54 del
sopracitato decreto legislativo.
4. Le commissioni di concorso per il reclutamento di dirigenti saranno sempre
presiedute dal segretario generale, ovvero da esperto esterno all'amministrazione
dallo stesso designato.
5. L’emissione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso sarà affidata al
responsabile della ragioneria comunale o a persona da questi delegata.
Art. 24
1. Il Comune adotta le forme di gestione dei servizi pubblici indicate all’art. 113 del
D.Lgs. n. 267/2000 anche per la gestione dei servizi che la legge non gli riserva
in via esclusiva.
Art. 25
1. Le istituzioni sono disciplinate da apposito regolamento comunale che si
conformerà ai seguenti principi:
a) specifica individuazione dei servizi sociali che ne costituiscono il fine
istituzionale;
b) elezione del consiglio di amministrazione da parte del consiglio comunale
con voto limitato ai 2/3 dei consiglieri da eleggere;
c) elezione del presidente da parte del Consiglio di amministrazione nel suo
seno;
d) efficienza, economicità e trasparenza della gestione;
e) garanzia di pari trattamento per ogni destinatario del servizio;
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f) coordinamento con i servizi complementari erogati da altri enti pubblici o
privati.
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Capo IV
FORME DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE ED ALTRI ENTI
PUBBLICI.
Art. 26
1. Il comune di Santa Margherita Ligure può attuare forme di collaborazione con
altri soggetti pubblici allo scopo di coordinare o gestire in forma associata lo
svolgimento delle funzioni e dei servizi di sua competenza.
2. La stipulazione di convenzioni od accordi di programma, la costituzione di
consorzi per gli scopi indicati al primo comma e la loro modificazione o
scioglimento non costituiscono materia statutaria.
3. La partecipazione del sindaco agli accordi di programma o ad altri istituti o sedi
dove debba esercitare competenze del consiglio o della giunta è consentita solo
previo indirizzo dell’organo collegiale competente che fissa gli indirizzi
dell’amministrazione con riserva di ratifica da parte dello stesso organo nel caso
previsto dall'art. 34, 5° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
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CAPO V
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 27
1. Il Comune di S.Margherita Ligure promuove e valorizza rapporti di
consultazione e collaborazione con i cittadini e le libere associazioni che, senza
scopo di lucro, perseguono finalità di solidarietà e promozione sociale, di
assistenza, di cultura, di sport, di protezione civile e di tutela dell’ambiente,
assicurandone l’accesso alle strutture ed ai servizi.
2. Nella prospettiva di tali rapporti, le cui modalità saranno definite da apposito
regolamento, le associazioni devono chiedere l’iscrizione in apposito albo
comunale presentando il proprio atto costitutivo e lo statuto ed indicando le
persone che le rappresentano.
3. L’iscrizione nell’albo è delibata dal consiglio comunale, che la riesamina con
periodicità non inferiore al biennio.
4. L’erogazione di eventuali finanziamenti o contributi ordinari, anche sotto forma
di fruizione di servizi, può essere deliberata dalla giunta comunale
esclusivamente in favore di associazioni iscritte all’albo ed obbliga
l’associazione che ottiene l’erogazione alla presentazione di bilanci e quindi dei
documenti che giustifichino l’impiego di dette erogazioni.
5. Il comune può affidare alle associazioni, mediante convenzione, la gestione dei
servizi.
6. Per favorire il coordinamento delle associazioni iscritte nell’albo e fra loro e nei
loro rapporti con l’amministrazione comunale, il consiglio può istituire apposite
consulte definendone la composizione e le modalità di funzionamento.
7. Le consulte possono rivolgere al sindaco ed alla giunta istanze, petizioni e
proposte ed esprimono, nelle materie di loro competenza, i pareri richiesti dagli
organi di governo del comune.
8. Il funzionamento delle consulte e la nomina dei loro membri sono disciplinati dal
regolamento previsto dal 2° comma del presente articolo.
9. I rapporti di consultazione e collaborazione con le associazioni delle categorie
produttive e del mondo del lavoro, nonché la partecipazione di esse alle consulte
previste dal precedente 6° comma, prescindono dalla iscrizione nell’albo.
Art. 28
1. Con deliberazione di consiglio comunale o su richiesta di almeno il cinque per
cento dei residenti del comune, è indetto referendum popolare consultivo su
questioni di rilevanza generale attinenti alle materie di competenza comunale.
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2. Il voto referendario esprime assenso o diniego ad un quesito chiaro ed
intelleggibile.
3. La procedura referendaria è definita dall’apposito regolamento.
4. La richiesta di referendum può riguardare gli argomenti di competenza esclusiva
del consiglio comunale ad eccezione dei seguenti:
a) atti di elezione, nomina, designazione, revoca e decadenza
b) personale del comune, delle aziende speciali e delle istituzioni;
c) bilanci, tributi e finanza
d) argomenti per i quali siano già stati conclusi rapporti contrattuali con terzi;
e) pareri richiesti da disposizioni di legge;
f) strumenti urbanistici, fatta salva la materia attinente a parchi e riserve
naturali.
5. la commissione consiliare per gli affari istituzionali esamina la richiesta di
referendum ed esprime parere sull’ammissibilità.
6. Il consiglio indice il referendum, ovvero comunica ai presentatori i motivi che
hanno determinato la reiezione della proposta.
7. Nella consultazione referendaria hanno diritto di voto tutti i cittadini elettori
residenti nel Comune.
8. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione almeno il cinquanta per
cento degli aventi diritto.
9. I quesiti approvati in sede referendaria che richiedano atti deliberativi di
attuazione sono portati al voto del consiglio o della giunta, secondo le rispettive
competenze, nei modi ordinari. I risultati della consultazione referendaria non
vincolato comunque le deliberazioni dell’organo competente, che dovrà tuttavia
motivare adeguatamente un'eventuale deliberazione difforme dall'espressione
della volontà popolar espresse in sede referendaria.
Art. 29
1. Le istanze, le petizioni e le proposte di cittadini, singoli o associati, volte a
promuovere interventi di tutela di interessi collettivi e dei diritti della
cittadinanza, sono indirizzate al sindaco il quale ne valuta la rilevanza e
l’ammissibilità e le comunica tempestivamente alla commissione consiliare per
gli affari istituzionali ed ai capigruppo consiliari, dandone notizia al presentatore
entro sessanta giorni.
Art. 30
1. Il Comune garantisce il diritto di accesso alle informazioni come diritto
fondamentale della cittadinanza, assicurando in particolare che, nel procedimento
relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, gli
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interessati possano partecipare prendendo visione degli atti, presentando
memorie scritte e documenti o tramite audizione personale.
2. L’accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi è
disciplinato dai regolamenti comunali che saranno emanati ai sensi degli artt. 22,
3° comma, e 24, 4° comma, della L. 7.8.90, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni.
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Art. 31
1. Il consiglio comunale può autorizzare il Sindaco a stipulare con la Regione
Liguria una convenzione, anche a tempo, salva la facoltà di disdetta, al fine di
far rientrare i provvedimenti e gli affari di competenza degli organi del comune e
degli enti ed istituzioni da esso dipendenti nelle attribuzioni del difensore civico
regionale.
2. Nella deliberazione autorizzativa, il Consiglio comunale potrà individuare
categorie di pratiche e di provvedimenti esclusi dall’intervento del difensore
civico.
3. Il difensore civico ha il compito di rappresentare ai competenti organi del
comune le rimostranze in ordine al funzionamento dell’amministrazione: procede
di propria iniziativa o facendo proprie le segnalazioni dei cittadini dopo averne
accertata la non manifesta infondatezza. La convenzione deve prevedere che al
difensore civico spettino gli stessi poteri di accesso ai documenti ed agli uffici
che spettano ai consiglieri comunali.
4. Il difensore civico deve impegnarsi a presentare al sindaco, entro il 1° bimestre di
ciascun anno, una relazione sull’attività svolta nel precedente anno solare,
formulando i suggerimenti e le osservazioni ritenute opportune.
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Art. 32
1. Le norme del presente capo in materia di partecipazione popolare, fatte salve
eventuali specifiche disposizioni di legge che statuiscano in senso contrario,
si applicano altresì ai cittadini dell'unione europea ed agli stranieri
regolarmente soggiornanti nel territorio comunale.
2. Per quanto riguarda il referendum consultivo di cui al precedente art. 28,
requisito necessario per l'esercizio dei diritti di iniziativa e di voto è la
residenza nel comune di S.Margherita Ligure, indipendentemente dal
possesso della cittadinanza italiana.
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